Cassazione Penale, Sentenza n. 20415/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Foggia che ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo su 338.955,00 euro. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 125, 321, 325 cod. proc. pen. e dell'art. 648-bis cod. pen., denunciando carenza e apoditticità della motivazione: il Tribunale avrebbe affermato la "provenienza delittuosa" del denaro solo in base all'ingente somma, alla suddivisione in pacchetti e all'inattendibilità delle giustificazioni fornite, senza individuare la tipologia del reato presupposto (necessaria per il delitto di riciclaggio) né ancorare gli elementi a riscontri investigativi concreti. Inoltre si censurava la mancata spiegazione del periculum in mora connesso al rischio di reinvestimento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la motivazione del Tribunale è stata ritenuta meramente apparente perché ha desunto la provenienza illecita esclusivamente dalle caratteristiche del denaro e dal modo di detenzione, senza individuare la tipologia del reato presupposto né indicare quale specifica condotta prevista dall'art. 648-bis fosse realizzata. La Corte ha ribadito il principio secondo cui, per i reati di ricettazione/riciclaggio, non è sufficiente il mero possesso di denaro; occorre almeno individuare la tipologia del reato presupposto e fornire elementi sintomatici (collegamenti con ambienti criminali, precedenti, strumenti/beni funzionali ad altri reati, ecc.). Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale di Foggia per nuovo esame conformemente ai principi indicati. Il secondo motivo (periculum in mora) è stato assorbito dall'accoglimento del primo.
Norme richiamate
Il delitto di riciclaggio richiede l'indicazione della condotta tipica (sostituzione, trasferimento o altre operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa). Non può identificarsi con il mero possesso/trasporto di denaro; la configurabilità richiede almeno l'individuazione, nella sua tipologia, del reato presupposto e l'assenza di concorso del soggetto nella fattispecie presupposta (clausola di riserva).
Norma sulla ricettazione; evocata insieme a 648-bis nella giurisprudenza per sottolineare che il semplice possesso di somme non giustifica automaticamente l'addebito di reati patrimoniali senza riscontri investigativi.
art. 648-ter e 648-ter.1 cod. pen.
Altre fattispecie collegate ai delitti patrimoniali che presuppongono l'esistenza di un illecito produttore di profitto; richiamate per affermare la necessità di individuare il reato presupposto almeno nella sua tipologia.
Richiamato nelle censure in tema di misure reali/sequestro; comporta obbligo di motivazione adeguata del provvedimento cautelare.
Norma sul riesame delle misure cautelari: implica che il giudice del riesame valuti compiutamente le ragioni del provvedimento e le censure difensive, fornendo motivazione sufficiente.
Norma relativa al procedimento cautelare e ai relativi rimedi; evocata nelle doglianze sulla completezza della motivazione del giudice.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Indica la competenza per il nuovo giudizio; applicato per il rinvio al Tribunale di Foggia dopo annullamento del provvedimento.
Massime di principio
- Il mero possesso o trasporto di ingenti somme di denaro, anche se suddivise in pacchetti e prive di spiegazione soddisfacente, non è di per sé sufficiente a fondare il fumus del reato di riciclaggio o ricettazione per un sequestro preventivo.
- Per disporre un sequestro preventivo fondato su art. 648-bis è necessario individuare almeno la tipologia del reato presupposto e indicare elementi concreti che colleghino le somme sequestrate a quella ipotesi criminosa.
- La motivazione del giudice deve spiegare quale specifica condotta prevista dall'art. 648-bis (es. trasferimento, sostituzione, altre operazioni) sarebbe stata realizzata e perché la spiegazione alternativa del possessore è ritenuta insufficiente.
- Elementi sintomatici decisivi possono essere: rapporti accertati con ambienti criminali, precedenti coinvolgimenti in reati produttivi di profitto illecito, possesso contemporaneo di strumenti o beni funzionali ad altri reati (armi, stupefacenti, merci di contrabbando) o documentazione relativa a operazioni fittizie.
- Il periculum in mora (rischio di dispersione o reinvestimento) non può essere desunto soltanto dalla 'prontezza all'uso' del denaro (es. suddivisione in pacchetti); occorrono indici concreti e attuali correlati a comportamenti degli indagati.
- In caso di motivazione carente il giudice di legittimità annulla e rinvia: il giudice di merito dovrà riesaminare le risultanze, potendo riconfermare o modificare il provvedimento purché osservi i principi di adeguata motivazione indicati dalla Corte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20142/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20143/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20147/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20152/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20157/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20158/2026 del 03/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →