Cassazione Civile, Ordinanza n. 05841/2026 del 15/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nel corso dell'approvazione del rendiconto della procedura fallimentare, i legali della società fallita avevano contestato il rendiconto predisposto dal curatore, deducendo l'illegittima acquisizione alla massa di un bene iscritto nei registri tavolari e la pretesa titolarità di terzi su alcuni beni. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibili tali contestazioni perché formulate tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 116, comma 3, l. fall., ritenuto perentorio. Contro tale decreto è stato proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. con un unico motivo, articolato in modo polivalente e poco comprensibile, prospettando violazioni di legge, responsabilità del curatore, e nullità assoluta della procedura di vendita fallimentare di un bene di terzi asseritamente illegittimamente acquisito alla procedura. La censura non si confrontava però con la ratio decisoria del decreto, centrata esclusivamente sulla tardività e quindi inammissibilità delle contestazioni al rendiconto; i resistenti non si sono costituiti in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse eterogeneo, scarsamente intellegibile e non specificamente diretto contro la ratio decidendi del provvedimento impugnato, così integrando anche una violazione dell'art. 366 c.p.c. Inoltre, ha confermato che l'unica ragione decisiva del decreto impugnato era l'inammissibilità delle contestazioni al rendiconto per tardività ai sensi dell'art. 116 l. fall., come modificato dal d.l. n. 179 del 2012 conv. in l. n. 221 del 2012. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata difesa degli intimati. La Corte ha invece applicato la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c., liquidando Euro 2.500 in favore della cassa delle ammende, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il termine per proporre contestazioni al rendiconto del curatore è perentorio; le contestazioni tardive sono inammissibili.
art. 111 Cost.
È stato richiamato come base del ricorso straordinario avverso il decreto di approvazione del rendiconto.
Un ricorso composto da censure polivalenti, poco comprensibili e non correlate alla ratio decisoria è inammissibile per difetto di specificità.
È stata richiamata la proposta di definizione accelerata e la possibilità per la Corte di decidere in camera di consiglio.
È stata richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
È stata richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In presenza di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le contestazioni al rendiconto del curatore fallimentare devono essere proposte nel termine previsto dalla legge; se sollevate tardivamente, sono inammissibili.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con l'unica ratio decidendi del provvedimento impugnato; censure eterogenee, confuse o non pertinenti determinano inammissibilità per difetto di specificità.
- La violazione dell'onere di specificità del ricorso si verifica anche quando i motivi non sono funzionalmente collegati alla decisione impugnata e non consentono di cogliere il vizio denunciato.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte può applicare la sanzione pecuniaria ex art. 96, comma 4, c.p.c. e dare atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi della normativa speciale.
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