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Sentenza

Sentenza n. 11188/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 387/2025, pubbl. il 09/04/2025, RG n. 76/2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202514591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 387/2025, che aveva ordinato l'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per euro 1.500,00 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza dell'amministrazione e l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Frosinone, sezione lavoro, n. 387/2025. Tale sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attivare in favore della docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, per l'importo di euro 1.500,00 oltre interessi legali. La ricorrente ha allegato l'inadempimento dell'amministrazione. L'amministrazione, pur costituitasi, non ha fornito chiarimenti né indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Quando il titolo da eseguire è una pronuncia del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: deve limitarsi ad accertare il comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza introdurre nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Nel caso concreto, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, l'amministrazione non ha fornito alcuna prova o chiarimento sull'esecuzione della sentenza; ciò ha giustificato l'accoglimento della domanda secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, al quale è stato assegnato un termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori per le spese processuali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    "l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario"

    Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il titolo da eseguire è una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale del giudizio di ottemperanza; il giudice lo utilizza per adottare la condanna all'esecuzione, fissare il termine e nominare il commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente"

    Costituisce la base normativa del beneficio oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione uno specifico adempimento.
  • Quando il titolo da eseguire è una sentenza civile pronunciata in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva e si limita all'accertamento dell'inadempimento o dell'elusione del giudicato, senza consentire nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, la pubblica amministrazione debitrice deve fornire chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione del titolo; la mancata dimostrazione dell'adempimento giustifica l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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