Cassazione Penale, Ordinanza n. 03922/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva recepito un accordo di applicazione della pena su richiesta delle parti. Dal testo emerge che il ricorso era diretto contro la motivazione della sentenza di patteggiamento; la Corte rileva tuttavia che il motivo introduceva censure non consentite in questa sede e, comunque, generiche. Il ricorrente contestava la decisione di merito, ma la Corte osserva che, nel patteggiamento ex art. 444 c.p.p., l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e rende sufficiente una motivazione sintetica sulla ricostruzione del fatto, sulla qualificazione giuridica, sul controllo ex art. 129 c.p.p. e sulla congruità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse adeguatamente motivata secondo i canoni propri del patteggiamento, cioè con una succinta descrizione del fatto, la corretta qualificazione giuridica, il richiamo all'art. 129 c.p.p. e la verifica della congruità della pena ai sensi dell'art. 27 Cost. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel patteggiamento l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e consente una motivazione sintetica della sentenza che recepisce l'accordo.
Il giudice deve verificare l'assenza di cause di proscioglimento immediato prima di recepire l'accordo.
art. 27 Cost.
La pena concordata deve essere verificata nella sua congruità ai fini e nei limiti costituzionali della funzione rieducativa.
Massime di principio
- In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, la motivazione della sentenza può essere sintetica se dà conto del fatto, della corretta qualificazione giuridica, del controllo ex art. 129 c.p.p. e della congruità della pena.
- L'accordo di patteggiamento esonera l'accusa dall'onere della prova, sicché non sono ammissibili censure che mirino a rivalutare il merito probatorio come in un giudizio ordinario.
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento sono non consentite doglianze che non si confrontino con la struttura e i limiti propri di tale rito, specie quando la motivazione del giudice abbia rispettato i requisiti minimi richiesti.
- La verifica giudiziale sulla pena concordata resta necessaria, ma è limitata alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali e al controllo di eventuali cause ostative ex art. 129 c.p.p.
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