Cassazione Penale, Ordinanza n. 24588/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione in relazione alla detenzione di un ciclomotore provento di furto. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, sostenendo che non fosse adeguatamente provata la consapevolezza della provenienza illecita del bene. Con il secondo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 c.p., 62-bis c.p. e 648, comma 4, c.p., deducendo in sostanza la speciale tenuità del danno e del fatto. La Corte ha ritenuto i motivi reiterativi di doglianze già esaminate e disattese in appello, osservando che la fuga dell'imputato e l'assenza di una plausibile spiegazione sulle modalità di acquisizione del ciclomotore costituivano elementi coerenti con la consapevolezza dell'origine illecita del bene, mentre le circostanze attenuanti richieste presupponevano un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non illogica.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la sentenza di appello aveva correttamente valorizzato la detenzione del ciclomotore rubato e l'assenza di spiegazioni credibili sulla sua ricezione per affermare la responsabilità per ricettazione. Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del danno/fatto, richiamando la mancanza di specificità dell'istanza, il non modesto valore del ciclomotore e la fuga dell'imputato quale indice di consapevolezza della provenienza illecita e di pericolosità. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il comma 4 è richiamato come parametro per la richiesta di esclusione o attenuazione della risposta punitiva per particolare tenuità, ma la Corte ne esclude l'applicabilità alla luce degli elementi di fatto valorizzati dai giudici di merito.
L'attenuante della speciale tenuità del danno è stata ritenuta non configurabile in ragione del valore non modesto del ciclomotore.
Le attenuanti generiche sono state negate per difetto di specificità della richiesta e con motivazione ritenuta congrua dalla Corte di merito.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, la consapevolezza della provenienza illecita del bene può essere desunta, in modo logicamente coerente, dalla detenzione del bene provento di furto e dall'assenza di una spiegazione plausibile circa le modalità di acquisizione.
- Le censure che ripropongono in cassazione questioni di merito già esaminate e congruamente disattese dal giudice di appello sono destinate a essere dichiarate inammissibili quando non evidenziano specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per attenuanti generiche o per la speciale tenuità del danno/fatto implica un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
- La fuga dell'agente dopo la detenzione del bene di provenienza illecita può essere valorizzata come indice della consapevolezza dell'origine delittuosa del bene e della pericolosità del comportamento.
- L'istanza di attenuanti generiche deve essere specifica e non meramente assertiva; in difetto, il diniego motivato dal giudice di merito è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
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