Cassazione Penale, Sentenza n. 42575/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa (16/02/2024) che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a Calabrese Anthony (indiziato, con il fratello, di lesioni personali gravi e, personalmente, di porto illegale di arma comune da sparo). L'appello cautelare al Tribunale del riesame è stato dichiarato inammissibile perché i motivi di gravame non risultavano ricavabili dal verbale cartaceo dell'interrogatorio di garanzia; la difesa ha censurato che le argomentazioni erano state espresse oralmente e fono-registrate e che la trascrizione non era stata trasmessa dalla cancelleria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che: l'istanza difensiva risultava laconica nel verbale cartaceo; non è emersa prova che la richiesta fosse stata effettivamente fonoregistrata; la mancata trascrizione non determina invalidità dell'atto registrato e l'onere di chiedere la trascrizione grava sull'interessato; il ricorrente non ha ottemperato al principio di autosufficienza del ricorso non allegando né trascrivendo l'atto o la registrazione ritenuti decisivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 294 cod. proc. pen. (comma 6‑bis)
"alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica"
La Corte precisa che la norma impone la registrazione audiovisiva o, in mancanza, fonografica dell'interrogatorio di garanzia; tuttavia la disposizione riguarda la documentazione dell'interrogatorio in senso stretto e non automaticamente tutte le operazioni procedimentali collaterali: non emerge che l'istanza difensiva sia stata effettivamente registrata.
Richiamata per il principio che le modalità di documentazione (audiovisiva/fonografica) sono rilevanti ai fini di utilizzabilità; la Corte osserva che l'atto registrato è il supporto stesso e la sua mancata trascrizione non equivale di per sé a nullità.
La Corte evidenzia il perimetro devolutivo dell'appello cautelare disciplinato da questa norma: il riesame è limitato ai punti della decisione impugnata toccati dai motivi di gravame (con possibili estensioni solo per aspetti strettamente connessi).
art. 165‑bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.
La disposizione attribuisce alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento l'inserimento, in separato fascicolo, delle copie degli atti indicati dal ricorrente; la Corte però sottolinea che resta comunque onere del ricorrente indicare con precisione gli atti da inserire e che il principio di autosufficienza del ricorso rimane vigente.
Norma che dispone le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente al pagamento delle spese e rilevando possibile responsabilità per la formulazione dei motivi (sanzione alla Cassa delle ammende).
Giurisprudenza: Sez. U, 16/07/2009, De Iorio (n. 39061)
Richiamata per il principio secondo cui la mancata trascrizione della registrazione fonografica non determina, di per sé, l'inutilizzabilità dell'atto registrato: l'atto è rappresentato dal supporto registrato e grava sull'interessato la richiesta di trascrizione per ottenere la forma scritta.
Principio di autosufficienza del ricorso (richiamo alla giurisprudenza e a art. 360 n.5 civ.)
La Corte applica il principio secondo cui il ricorrente deve allegare e rendere disponibile gli atti rilevanti che invoca a sostegno del vizio; l'onere di indicare e permettere l'acquisizione degli atti rimane in capo al ricorrente, salvo che il vizio emerga in modo palese dal ricorso stesso.
Massime di principio
- Se la difesa invoca argomentazioni emerse oralmente durante l'interrogatorio, deve provare che quelle argomentazioni sono state effettivamente registrate e, soprattutto, deve chiedere e/o allegare la trascrizione o il supporto registrato quando propone l'impugnazione, al fine di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso.
- La mancata trascrizione della registrazione fonografica non annulla automaticamente l'utilizzabilità della registrazione: il supporto registrato ha valore e l'onere di richiederne la trascrizione grava sulla parte interessata.
- L'appello cautelare ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. ha un perimetro devolutivo limitato ai punti toccati dai motivi di gravame; non è ammissibile invocare in sede di gravame questioni non sollevate davanti al giudice a quo, salvo nullità assolute rilevabili d'ufficio.
- Dopo l'introduzione dell'art. 165‑bis disp. att., la cancelleria deve inserire nel fascicolo gli atti indicati dal ricorrente, ma resta onere del ricorrente indicare con precisione quali atti devono essere acquisiti; non si può delegare alla cancelleria il compito di identificare autonomamente gli atti non espressamente indicati.
- Per evitare sanzioni per inammissibilità e spese, in impugnazioni cautelari è necessario: (a) documentare tempestivamente le prove o registrazioni su cui si fondano le doglianze; (b) formulare motivi specifici e autosufficienti nel ricorso; (c) rispettare i limiti del mezzo di gravame in relazione ai punti della decisione impugnata.
- Se si ritiene che la cancelleria abbia omesso atti necessari al sindacato, il ricorrente deve provare la mancata inserzione nel fascicolo e chiedere l'acquisizione ufficiale prima o contestualmente all'impugnazione, indicando puntualmente gli atti richiesti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42458/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42462/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42463/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42464/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42465/2024 del 20/11/2024
- Sentenza penale · 20 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42466/2024 del 20/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →