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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42575/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa (16/02/2024) che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a Calabrese Anthony (indiziato, con il fratello, di lesioni personali gravi e, personalmente, di porto illegale di arma comune da sparo). L'appello cautelare al Tribunale del riesame è stato dichiarato inammissibile perché i motivi di gravame non risultavano ricavabili dal verbale cartaceo dell'interrogatorio di garanzia; la difesa ha censurato che le argomentazioni erano state espresse oralmente e fono-registrate e che la trascrizione non era stata trasmessa dalla cancelleria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che: l'istanza difensiva risultava laconica nel verbale cartaceo; non è emersa prova che la richiesta fosse stata effettivamente fonoregistrata; la mancata trascrizione non determina invalidità dell'atto registrato e l'onere di chiedere la trascrizione grava sull'interessato; il ricorrente non ha ottemperato al principio di autosufficienza del ricorso non allegando né trascrivendo l'atto o la registrazione ritenuti decisivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 294 cod. proc. pen. (comma 6‑bis)

    "alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica"

    La Corte precisa che la norma impone la registrazione audiovisiva o, in mancanza, fonografica dell'interrogatorio di garanzia; tuttavia la disposizione riguarda la documentazione dell'interrogatorio in senso stretto e non automaticamente tutte le operazioni procedimentali collaterali: non emerge che l'istanza difensiva sia stata effettivamente registrata.

  • art. 141‑bis cod. proc. pen.

    Richiamata per il principio che le modalità di documentazione (audiovisiva/fonografica) sono rilevanti ai fini di utilizzabilità; la Corte osserva che l'atto registrato è il supporto stesso e la sua mancata trascrizione non equivale di per sé a nullità.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    La Corte evidenzia il perimetro devolutivo dell'appello cautelare disciplinato da questa norma: il riesame è limitato ai punti della decisione impugnata toccati dai motivi di gravame (con possibili estensioni solo per aspetti strettamente connessi).

  • art. 165‑bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.

    La disposizione attribuisce alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento l'inserimento, in separato fascicolo, delle copie degli atti indicati dal ricorrente; la Corte però sottolinea che resta comunque onere del ricorrente indicare con precisione gli atti da inserire e che il principio di autosufficienza del ricorso rimane vigente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente al pagamento delle spese e rilevando possibile responsabilità per la formulazione dei motivi (sanzione alla Cassa delle ammende).

  • Giurisprudenza: Sez. U, 16/07/2009, De Iorio (n. 39061)

    Richiamata per il principio secondo cui la mancata trascrizione della registrazione fonografica non determina, di per sé, l'inutilizzabilità dell'atto registrato: l'atto è rappresentato dal supporto registrato e grava sull'interessato la richiesta di trascrizione per ottenere la forma scritta.

  • Principio di autosufficienza del ricorso (richiamo alla giurisprudenza e a art. 360 n.5 civ.)

    La Corte applica il principio secondo cui il ricorrente deve allegare e rendere disponibile gli atti rilevanti che invoca a sostegno del vizio; l'onere di indicare e permettere l'acquisizione degli atti rimane in capo al ricorrente, salvo che il vizio emerga in modo palese dal ricorso stesso.

Massime di principio

  • Se la difesa invoca argomentazioni emerse oralmente durante l'interrogatorio, deve provare che quelle argomentazioni sono state effettivamente registrate e, soprattutto, deve chiedere e/o allegare la trascrizione o il supporto registrato quando propone l'impugnazione, al fine di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso.
  • La mancata trascrizione della registrazione fonografica non annulla automaticamente l'utilizzabilità della registrazione: il supporto registrato ha valore e l'onere di richiederne la trascrizione grava sulla parte interessata.
  • L'appello cautelare ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. ha un perimetro devolutivo limitato ai punti toccati dai motivi di gravame; non è ammissibile invocare in sede di gravame questioni non sollevate davanti al giudice a quo, salvo nullità assolute rilevabili d'ufficio.
  • Dopo l'introduzione dell'art. 165‑bis disp. att., la cancelleria deve inserire nel fascicolo gli atti indicati dal ricorrente, ma resta onere del ricorrente indicare con precisione quali atti devono essere acquisiti; non si può delegare alla cancelleria il compito di identificare autonomamente gli atti non espressamente indicati.
  • Per evitare sanzioni per inammissibilità e spese, in impugnazioni cautelari è necessario: (a) documentare tempestivamente le prove o registrazioni su cui si fondano le doglianze; (b) formulare motivi specifici e autosufficienti nel ricorso; (c) rispettare i limiti del mezzo di gravame in relazione ai punti della decisione impugnata.
  • Se si ritiene che la cancelleria abbia omesso atti necessari al sindacato, il ricorrente deve provare la mancata inserzione nel fascicolo e chiedere l'acquisizione ufficiale prima o contestualmente all'impugnazione, indicando puntualmente gli atti richiesti.

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