Cassazione Penale, Sentenza n. 17877/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Vigevano del 9/01/2014 (divenuta irrevocabile il 3/04/2014), sostenendo di non aver avuto conoscenza della pendenza del procedimento per incolpevole mancata ricezione degli atti. Ha dedotto inosservanza e mancata applicazione degli artt. 161 e 175 (cod. proc. pen.) e contraddittorietà della motivazione, rilevando che il difensore di fiducia (avv. Mario Fortunato) aveva rinunciato al mandato il 23/05/2013 e che il successivo difensore d'ufficio non l'avrebbe contattata nonostante la dimora risultasse agli atti (campo nomadi). Sosteneva quindi che non sussistesse conoscenza della pendenza del processo e che fosse configurabile un caso di incolpevole mancata conoscenza idoneo a giustificare la restituzione nel termine.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che non sussista caso fortuito o forza maggiore: la ricorrente si era sottratta volontariamente alla conoscenza del procedimento. A supporto la Corte ha richiamato la nomina e l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, la rinuncia al mandato dell'avv. Fortunato datata 23/05/2013 che documenta plurimi contatti e accordi per la procura speciale, e la dichiarazione di contumacia dell'imputata nel corso dell'udienza preliminare (12/04/2013). Sulla base di questi elementi è stata esclusa l'incolpevolezza e negata la restituzione nel termine. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e a versare €3.000 alla cassa delle ammende, conformemente alle indicazioni della Corte costituzionale n.186/2000.
Norme richiamate
La norma autorizza la restituzione nel termine per impugnare solo se l'imputato prova l'impossibilità di rispettarlo per caso fortuito o forza maggiore. La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'assenza di conoscenza non è 'incolpevole' se risulta che l'imputato si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento (es. tramite rapporti con difensore di fiducia)
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione agli effetti della elezione di domicilio/rapporti difensore-imputato; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi probatori (elezione di domicilio, contatti documentati e rinuncia al mandato), sia configurabile la conoscenza del processo da parte dell'imputata
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento: la parte che propone ricorso dichiarato inammissibile è condannata alle spese
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione all'applicazione della sanzione della cassa delle ammende: la somma è stata disposta in via equitativa in assenza di dolo grave nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La restituzione nel termine (art.175 c.p.p.) è ammessa solo se l'imputato dimostra l'impossibilità di impugnare per caso fortuito o forza maggiore; l'assenza di conoscenza non è sufficiente se è dovuta a una volontaria sottrazione.
- L'elezione di domicilio presso un difensore e la documentazione di un rapporto professionale (contatti, accordi per procura, rinuncia motivata del difensore) costituiscono elementi forti per ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza della pendenza del procedimento.
- La mera dichiarazione di non conoscenza non è probatoria: il ricorrente deve produrre elementi concreti che dimostrino l'incolpevolezza (es. impossibilità oggettiva di ricevere comunicazioni, atti non notificati per cause indipendenti dalla volontà).
- Se il difensore di fiducia rinuncia al mandato, è importante dimostrare che il difensore successivamente nominato non ha instaurato contatti: in assenza di tali prove, la Corte potrà ritenere esistenti i presupposti della conoscenza.
- In situazioni simili, chi vuol contestare la conoscenza del processo deve raccogliere e conservare prove (messaggi, certificazioni di inesistenza di recapiti, dichiarazioni formali del difensore) che attestino l'assenza di contatti involontari o impedimenti oggettivi.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e, in casi valutati dalla Corte, il pagamento di somme alla cassa delle ammende; valutare attentamente la fondatezza prima di proporre ricorso.
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