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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17877/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Vigevano del 9/01/2014 (divenuta irrevocabile il 3/04/2014), sostenendo di non aver avuto conoscenza della pendenza del procedimento per incolpevole mancata ricezione degli atti. Ha dedotto inosservanza e mancata applicazione degli artt. 161 e 175 (cod. proc. pen.) e contraddittorietà della motivazione, rilevando che il difensore di fiducia (avv. Mario Fortunato) aveva rinunciato al mandato il 23/05/2013 e che il successivo difensore d'ufficio non l'avrebbe contattata nonostante la dimora risultasse agli atti (campo nomadi). Sosteneva quindi che non sussistesse conoscenza della pendenza del processo e che fosse configurabile un caso di incolpevole mancata conoscenza idoneo a giustificare la restituzione nel termine.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che non sussista caso fortuito o forza maggiore: la ricorrente si era sottratta volontariamente alla conoscenza del procedimento. A supporto la Corte ha richiamato la nomina e l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, la rinuncia al mandato dell'avv. Fortunato datata 23/05/2013 che documenta plurimi contatti e accordi per la procura speciale, e la dichiarazione di contumacia dell'imputata nel corso dell'udienza preliminare (12/04/2013). Sulla base di questi elementi è stata esclusa l'incolpevolezza e negata la restituzione nel termine. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e a versare €3.000 alla cassa delle ammende, conformemente alle indicazioni della Corte costituzionale n.186/2000.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    La norma autorizza la restituzione nel termine per impugnare solo se l'imputato prova l'impossibilità di rispettarlo per caso fortuito o forza maggiore. La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'assenza di conoscenza non è 'incolpevole' se risulta che l'imputato si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento (es. tramite rapporti con difensore di fiducia)

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla ricorrente in relazione agli effetti della elezione di domicilio/rapporti difensore-imputato; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi probatori (elezione di domicilio, contatti documentati e rinuncia al mandato), sia configurabile la conoscenza del processo da parte dell'imputata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento: la parte che propone ricorso dichiarato inammissibile è condannata alle spese

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata in relazione all'applicazione della sanzione della cassa delle ammende: la somma è stata disposta in via equitativa in assenza di dolo grave nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La restituzione nel termine (art.175 c.p.p.) è ammessa solo se l'imputato dimostra l'impossibilità di impugnare per caso fortuito o forza maggiore; l'assenza di conoscenza non è sufficiente se è dovuta a una volontaria sottrazione.
  • L'elezione di domicilio presso un difensore e la documentazione di un rapporto professionale (contatti, accordi per procura, rinuncia motivata del difensore) costituiscono elementi forti per ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza della pendenza del procedimento.
  • La mera dichiarazione di non conoscenza non è probatoria: il ricorrente deve produrre elementi concreti che dimostrino l'incolpevolezza (es. impossibilità oggettiva di ricevere comunicazioni, atti non notificati per cause indipendenti dalla volontà).
  • Se il difensore di fiducia rinuncia al mandato, è importante dimostrare che il difensore successivamente nominato non ha instaurato contatti: in assenza di tali prove, la Corte potrà ritenere esistenti i presupposti della conoscenza.
  • In situazioni simili, chi vuol contestare la conoscenza del processo deve raccogliere e conservare prove (messaggi, certificazioni di inesistenza di recapiti, dichiarazioni formali del difensore) che attestino l'assenza di contatti involontari o impedimenti oggettivi.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e, in casi valutati dalla Corte, il pagamento di somme alla cassa delle ammende; valutare attentamente la fondatezza prima di proporre ricorso.

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