Cassazione Civile, Ordinanza n. 32803/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (opponente)
La controversia
Una persona fisica aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. contro un precetto intimato da una compagnia assicurativa per il pagamento di una somma di denaro, contestando in sostanza l'esistenza del credito limitatamente al 50% dell'importo richiesto. Il Giudice di pace di Roma, costituitasi la società resistente, non decise nel merito della pretesa ma dichiarò la litispendenza tra quella causa e un altro giudizio tra le stesse parti pendente in Cassazione. La parte opponente impugnò la decisione, ma il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile l'appello ritenendo che il rimedio corretto fosse il regolamento necessario di competenza. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 46 c.p.c., sostenendo che le decisioni del giudice di pace non sono soggette a regolamento necessario di competenza e che, quindi, la pronuncia sulla litispendenza era appellabile; in via subordinata ha chiesto la conversione del ricorso in regolamento di competenza, deducendo l'insussistenza dei presupposti della litispendenza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la dichiarazione di inammissibilità dell'appello resa dal Tribunale. Ha affermato che, sebbene in generale la pronuncia che dichiara la litispendenza sia assimilabile alle decisioni sulla competenza e sia quindi impugnabile con regolamento necessario di competenza, tale regola non opera quando la statuizione provenga dal giudice di pace, perché l'art. 46 c.p.c. esclude l'applicabilità degli artt. 42 e 43 c.p.c. davanti a quel giudice. Ne deriva che la declaratoria di litispendenza pronunciata dal giudice di pace è impugnabile con l'appello ex art. 339, secondo comma, c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
norma richiamata per qualificare l'opposizione all'esecuzione proposta contro il precetto
richiamato per affermare che, in via generale, le decisioni assimilabili a questioni di competenza sono soggette a regolamento necessario, ma tale disciplina è esclusa davanti al giudice di pace dall'art. 46 c.p.c.
norma speciale che, per il processo davanti al giudice di pace, preclude l'applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c. e quindi il regolamento necessario di competenza
richiamato insieme all'art. 42 c.p.c. quale norma non applicabile ai giudizi davanti al giudice di pace
art. 339, secondo comma, c.p.c.
indicato come mezzo di impugnazione esperibile avverso la declaratoria di litispendenza pronunciata dal giudice di pace
art. 360, primo comma, nn. 2 e 3, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro di ricorso per cassazione per violazione di legge processuale e sostanziale
richiamato per il procedimento camerale di decisione in Cassazione
Massime di principio
- La pronuncia che dichiara la litispendenza, perché incide sull'individuazione del giudice chiamato a decidere la controversia, è in linea generale assimilabile alle decisioni sulla competenza e si impugna con regolamento necessario di competenza.
- La regola generale sull'impugnazione con regolamento necessario di competenza non si applica alle decisioni del giudice di pace, poiché l'art. 46 c.p.c. esclude l'operatività degli artt. 42 e 43 c.p.c. nel relativo rito.
- Quando il giudice di pace dichiara la litispendenza, il mezzo di impugnazione esperibile è l'appello, non il regolamento di competenza.
- L'erronea individuazione del mezzo di impugnazione da parte del giudice di merito determina la cassazione della sentenza che abbia dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la pronuncia di litispendenza del giudice di pace.
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