Ordinanza n. 546/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sicilia, Sezione Terza, e il diniego della Questura di Caltanissetta, sostenendo la sussistenza del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda di conversione del permesso di soggiorno e, conseguentemente, del requisito reddituale richiesto. Nel procedimento amministrativo e nel giudizio sono state prodotte comunicazioni UniLav, denunce UniEmens, estratti contributivi INPS, buste paga, Certificazione Unica e documentazione bancaria relativa al pagamento delle retribuzioni, con riferimento al rapporto asseritamente svolto presso un'impresa privata. La Questura aveva svolto verifiche traendone elementi ritenuti ostativi o comunque tali da non dimostrare la sussistenza del requisito reddituale. La controversia richiede l'accertamento effettivo dell'instaurazione e dell'esecuzione del rapporto di lavoro, nonché della genuinità, autenticità, coerenza e attendibilità della documentazione lavoristica, previdenziale, fiscale e bancaria prodotta.
La decisione
Il CGARS, non definitivamente pronunciando, non ha deciso nel merito l'appello né la legittimità del diniego. Ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., incaricando il Prefetto di Enna, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario estraneo al procedimento amministrativo e di avvalersi dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e di altri organismi pubblici. La verificazione dovrà accertare l'effettiva instaurazione e l'esecuzione del rapporto di lavoro, le mansioni, l'orario, le ferie e le modalità di pagamento; l'autenticità e la coerenza delle comunicazioni UniLav, denunce UniEmens, buste paga, Certificazione Unica ed estratti contributivi; la conferma o la diversa spiegazione delle anomalie rilevate dalla Questura; la corrispondenza tra documentazione retributiva, bancaria, previdenziale e fiscale; nonché l'eventuale natura simulata o fittizia del rapporto o la falsità e inattendibilità della documentazione. È stato imposto il rispetto del contraddittorio, con partecipazione delle parti alle operazioni e facoltà di presentare osservazioni e documenti. Le operazioni dovranno essere concluse entro 120 giorni dall'inizio; seguiranno relazione provvisoria, termine per le osservazioni e relazione definitiva. È stata posta provvisoriamente a carico dell'appellante l'anticipazione di euro 3.000,00, il cui versamento costituisce condizione per l'avvio della verificazione, salva la definitiva regolazione all'esito del giudizio. La causa è stata rinviata al prosieguo dopo il deposito della relazione o dell'attestazione del mancato versamento.
Norme richiamate
dispone verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a.
La verificazione è disposta quando l'accertamento di fatti tecnici e fattuali rilevanti per la decisione non può essere svolto direttamente dal Collegio e richiede un organismo verificatore dotato delle competenze necessarie.
manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza all'organismo verificatore, ai sensi dell'art. 66, comma 2, c.p.a.
La nomina e l'incarico al verificatore devono essere comunicati secondo le modalità previste dalla disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l'appellante e le parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Il richiamo alla disciplina dei dati personali concorre a giustificare l'oscuramento dei dati identificativi della parte privata.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende dall'accertamento della genuinità di un rapporto di lavoro e dalla verifica tecnica della coerenza tra documentazione lavoristica, previdenziale, fiscale e bancaria, il giudice amministrativo può disporre verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. se non è in grado di svolgere direttamente tali accertamenti.
- La verificazione può essere affidata a un'autorità pubblica estranea al procedimento amministrativo controverso, con facoltà di delega interna e di avvalimento di altre amministrazioni o organismi pubblici dotati delle competenze tecniche necessarie.
- L'incarico di verificazione deve essere formulato mediante quesiti specifici, diretti non solo all'esistenza formale della documentazione, ma anche all'effettiva instaurazione ed esecuzione del rapporto, alla coerenza reciproca dei dati e all'individuazione di elementi oggettivi di simulazione o falsità.
- Le operazioni di verificazione devono svolgersi nel pieno contraddittorio, assicurando alle parti la preventiva conoscenza della data di inizio, la possibilità di assistervi tramite difensori o consulenti e la facoltà di depositare osservazioni e documenti.
- La relazione definitiva di verificazione deve dare conto delle osservazioni formulate dalle parti dopo la trasmissione della relazione provvisoria.
- L'anticipazione del compenso del verificatore può essere posta provvisoriamente a carico della parte che ha interesse all'accertamento, e il mancato versamento può condizionare l'avvio della verificazione e il successivo svolgimento dell'istruttoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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