Cassazione Penale, Sentenza n. 7166/2024 del 16/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Torino (01/12/2022) per vizio di motivazione e violazione di legge: contestano che la condanna per ricettazione sia stata fondata essenzialmente e in via esclusiva sulle intercettazioni (linguaggio criptico e pianificazioni di incontri) e sulle sole informazioni circa la personalità/consuetudine criminale degli acquirenti, senza che sia stata fornita prova adeguata e concordante della provenienza delittuosa dei beni ceduti (mancanza di collegamento con reati presupposto come furto o rapina). Nikolic deduce anche errore nell'applicazione della recidiva per presunta remota anterioreità dei precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e li ha accolti. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello soffrisse del medesimo vizio già stigmatizzato nella precedente pronuncia di annullamento: l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni si fondava su elementi indiziari non sufficientemente concordanti e su dati relativi alla personalità degli acquirenti che non integrano, di per sé, il collegamento con un reato presupposto specificamente individuato. Poiché il difetto probatorio permaneva e ulteriore rinvio sarebbe stato superfluo, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata per carenza di prova della provenienza illecita (annullamento in linea con l'accoglimento dei ricorsi dei condannati).
Norme richiamate
Richiesta la 'concordanza' fra molteplici indizi per fondare la responsabilità penale; la sola unicità di un indizio, anche se preciso e grave (es. intercettazioni), non consente di ritenere raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio
Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011 (Tartari)
Principio secondo cui l'esistenza del reato presupposto della ricettazione può essere desunta anche mediante prove logiche, senza bisogno di un accertamento giudiziale completo del reato presupposto
Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019 (Failla)
Affermata la possibilità di desumere la provenienza delittuosa del bene dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso in casi particolari; però tale criterio non è applicabile in via generale quando i beni sono leciti e liberamente commerciabili (es. oggetti d'oro senza elementi specifici)
Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013 (Cavalli)
Richiama il principio che la natura del quadro indiziario deve essere plurale e concordante per fondare la condanna in reati indiziari come la ricettazione
Massime di principio
- Le intercettazioni, da sole, possono essere un elemento indiziario rilevante ma non bastano se non sono integrate da altri indizi concordanti che colleghino i beni a un reato presupposto identificabile (furto/rapina) o da elementi che rendano la provenienza illecita dell'oggetto logicamente certa.
- La semplice frequentazione o l'appartenenza etnica o la generica 'consuetudine' all'acquisto di beni di sospetta provenienza da parte degli acquirenti non sostituisce la necessità di un nesso probatorio tra i beni ceduti e il reato presupposto.
- Il giudice del rinvio, chiamato a sanare vizi motivazionali, deve cercare indizi nuovi e differenti rispetto a quelli già considerati viziati: non è lecito riaffermare la stessa valutazione criticate dalla Cassazione.
- Quando la prova della provenienza delittuosa è gravemente incerta e l'incertezza non può essere superata con altri elementi, la Cassazione può annullare la condanna senza disporre un ulteriore rinvio; in questi casi si impone il beneficio dell'incertezza a favore dell'imputato.
- Sul tema della recidiva, occorre valutare la rilevanza temporale dei precedenti: precedenti molto remoti possono non integrare la recidiva; la parte che eccepisce la remota anteriorità deve essere presa in considerazione e adeguatamente motivata dal giudice.
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