Cassazione Civile, Sentenza n. 16733/2024 del 17/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva riconosciuto al ricorrente l'assegno vitalizio non reversibile nella misura di Euro 258,23 (importo indicato dal regolamento) e aveva negato il più elevato importo di Euro 500,00, aumentato dall'art. 4, comma 238, della legge n. 350/2003. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione delle norme che hanno esteso i benefici alle "vittime del dovere" e sosteneva che, all'atto dell'estensione, l'ammontare dell'assegno era già stato innalzato a Euro 500,00, sicché l'estensione doveva riguardare il beneficio nella sua entità aggiornata e non essere ridotta dal regolamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato che la legge n. 266/2005 ha esteso alle vittime del dovere i benefici già riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e che l'ammontare dell'assegno, come rideterminato dalla legge n. 350/2003 a Euro 500,00, deve essere considerato per le vittime del dovere alla stregua dell'intento perequativo del legislatore. La Corte ha precisato che il regolamento (D.P.R. n. 243/2006) non poteva ridurre o cristallizzare l'importo in senso meno favorevole rispetto alla rideterminazione legislativa e che la giurisprudenza (Sezioni Unite e successive pronunce) conferma il principio di equiparazione. Ne è conseguito che la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Ancona per nuovo esame conformemente ai principi enunciati.
Norme richiamate
Legge 23 novembre 1998, n. 407, art. 2
assegno vitalizio mensile non reversibile per vittime
Predispone l'istituto dell'assegno vitalizio come beneficio; la Corte rileva che tale beneficio rientra fra quelli estesi alle vittime del dovere
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 238
innalzamento dell'assegno a Euro 500,00 dal 1° gennaio 2004
Costituisce la rideterminazione legislativa dell'ammontare dell'assegno che deve valere anche per le vittime del dovere quando la tutela viene loro estesa
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 562-565
progressiva estensione dei benefici alle vittime del dovere; delega per regolamento sui termini e modalità di corresponsione
La norma primaria estende i benefici e demanda al regolamento aspetti procedurali; non autorizza il regolamento a rivedere la quantificazione favorevole già stabilita dalla legge
D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, art. 4, comma 1, lett. b), n. 1
indica l'ammontare originario pari a 500.000 lire, ora 258,23 euro, come misura dell'assegno
Il regolamento ha fissato una misura tecnica, ma secondo la Corte non può prevalere sulla successiva determinazione normativa più favorevole adottata dal legislatore
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 105
attribuzione ai figli maggiorenni delle vittime del dovere di un assegno mensile pari ad Euro 500,00
Conferma implicitamente l'intento di equiparazione e rinforza l'interpretazione che l'ammontare di Euro 500,00 debba applicarsi nelle tutele estese
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Fondamento del motivo di cassazione per violazione di legge (errata interpretazione e applicazione delle norme sostanziali)
Codice di procedura civile, art. 374, comma 3
Richiamato in relazione alla decisione di non rimettere la questione alle Sezioni Unite, ritenendo consolidata la giurisprudenza
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza 27 marzo 2017, n. 7761) e successive (es. sez. lav., 30 maggio 2022, n. 17438; sez. lav., 21 aprile 2022, n. 12749)
Costituisce il 'diritto vivente' che interpreta le norme in senso perequativo: l'ammontare dell'assegno per le vittime del dovere è equiparato a quello delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e il regolamento non può modificarne quantitativamente la misura stabilita per legge
Massime di principio
- Quando una legge primaria estende un beneficio a nuove categorie (es. vittime del dovere) e la stessa legge o altra legge ha già rideterminato l'ammontare del beneficio, l'estensione comprende l'ammontare aggiornato salvo chiara previsione contraria del legislatore.
- La normativa di attuazione o regolamentare, delegata a disciplinare termini e modalità di erogazione, non può modificare in peius la quantificazione del beneficio fissata da una norma primaria.
- La presenza di un limite di spesa o di vincoli finanziari non legittima, di per sé, la riduzione o la negazione del beneficio già previsto dalla legge: tali limiti possono incidere sull'ordine di erogazione o sulla graduatoria, ma non sul diritto soggettivo alla misura stabilita dalla legge.
- Decisioni giurisprudenziali consolidate che interpretano il principio di parità e perequazione (art. 3 Cost.) costituiscono parametro fondamentale per l'applicazione delle norme e possono escludere l'operatività di disposizioni regolamentari contrastanti.
- In contenziosi similari, chi contesti l'applicazione di un regolamento in contrasto con un precedente intervento legislativo favorevole deve invocare sia il testo normativo sia la giurisprudenza consolidata che sostiene l'equiparazione.
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