Cassazione Civile, Sentenza n. 16778/2024 del 17/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti, incaricati con numerose convenzioni annuali per l'insegnamento di materie non militari presso scuole/reparti dell'Aeronautica Militare, hanno contestato la legittimità dei termini apposti ai loro contratti sostenendo che si trattava di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato mascherati da contratti a termine/autonomi; hanno chiesto il riconoscimento della subordinazione e il ristoro del danno per l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori, ritenendo che, sussistendo un rapporto di lavoro subordinato accertato dai giudici di merito, si applica la clausola 5 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE (come interpretata dalla CGUE nell'ordinanza C-278/23 dell'8.1.2024). La Cassazione ha cassato la sentenza di appello e ha rinviato alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione perché riesamini il merito conformandosi ai principi CJEU: (i) la normativa nazionale che esclude l'applicazione delle misure contro l'abuso dei contratti a termine al personale civile insegnante nelle scuole militari è incompatibile con l'accordo quadro se non prevede altre misure effettive; (ii) le esigenze organizzative delle scuole militari non costituiscono di per sé "ragioni obiettive" idonee a giustificare la reiterazione dei contratti; (iii) la riparazione del danno deve essere effettiva e non meramente simbolica, prendendo riferimento, salva prova del maggior danno, alla fattispecie di danno presunto prevista dall'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 (cd. "danno comunitario"). La Corte ha quindi ordinato la valutazione del ristoro in conformità a tali principi e ha rinviato per nuovo giudizio.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
Norma che ha dato attuazione alla direttiva 1999/70/CE e richiede la specificazione delle ragioni tecnico-organizzative per l'apposizione di termini; la Corte ha ritenuto che l'accordo quadro europeo si applica e impedisce norme nazionali che escludano la tutela se non esistono misure alternative effettive
legge 15 dicembre 1969, n. 1023
Normativa speciale che prevedeva l'affidamento di incarichi annuali a docenti civili per materie non militari; la Corte di Cassazione ha stabilito che tale normativa non può automaticamente escludere l'applicazione delle misure comunitarie contro l'abuso dei contratti a termine salvo che abbia misure alternative efficaci
Decreto del Ministro della Difesa 20 dicembre 1971
Atto attuativo della legge 1023/1969 richiamato dalla difesa, ma non ritenuto sufficiente a elidere l'ambito di applicazione dell'accordo quadro UE in assenza di misure preventive/sanzionatorie efficaci
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Norma che prevede il risarcimento per rapporti prive di giustificazione; il Tribunale aveva quantificato il danno in 10 mensilità ai sensi dell'art.36(2), ma la Cassazione richiama la necessità di applicare i criteri europei e le interpretazioni giurisprudenziali in materia di danno da reiterazione di contratti a termine
legge n. 183 del 2010
Individuata dalla Cassazione quale riferimento normativo per la quantificazione del cosiddetto 'danno comunitario' come presunzione di danno predeterminato fra un minimo e un massimo, esonerando il lavoratore dall'onere della prova sulla misura del danno salvo prova contraria
Direttiva 1999/70/CE e Accordo quadro
clausola 5 (punto 1 lett. a), clausola 2 e clausola 3)
L'accordo quadro si applica in senso ampio ai lavoratori a tempo determinato, senza distinzione fra pubblico e privato; la clausola 5 ostacolerebbe norme nazionali che escludono categorie di lavoratori dall'applicazione delle tutele contro l'abuso dei contratti a termine, salvo che siano previste misure efficaci alternative
Ordinanza CGUE 8 gennaio 2024
La CGUE ha stabilito che il personale civile insegnante nelle scuole militari rientra nell'ambito dell'accordo quadro e che esigenze organizzative delle scuole non costituiscono di per sé "ragioni obiettive" idonee a giustificare il rinnovo dei contratti a termine; inoltre impone che lo Stato preveda sanzioni/riconoscimenti effettivi per l'abuso
Sentenza Corte di Giustizia 7 marzo 2018
Conferma il principio di effettività della tutela comunitaria e l'esigenza che il risarcimento per abuso dei contratti a termine sia effettivo e proporzionato
Cassazione, Sezioni Unite
sentenza n. 5072 del 2016
Ha chiarito i criteri per la quantificazione del danno in caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine, individuando nella disciplina dell'art. 32(5) L.183/2010 una misura agevolatrice che consente una presunzione di danno
Corte costituzionale
Giurisprudenza richiamata a conferma dei principi di compatibilità costituzionale e comunitaria delle tutele contro l'abuso dei contratti a termine
Massime di principio
- La qualificazione giuridica formale (nomen iuris) del contratto non è decisiva: se dai fatti e dalle pattuizioni emergono elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato (orari, programmi, tredicesima, TFR, versamenti contributivi ecc.), il rapporto deve essere qualificato come subordinato.
- La normativa nazionale speciale che prevede incarichi annuali o forme contrattuali autonome per docenti in ambito militare non può escludere automaticamente l'applicazione delle tutele della Direttiva 1999/70/CE e dell'accordo quadro se non esistono misure alternative effettive per prevenire e sanzionare l'abuso dei contratti a termine.
- Le esigenze organizzative dell'amministrazione non costituiscono di per sé una 'ragione obiettiva' idonea a giustificare la reiterazione di contratti a termine: deve essere dimostrata l'effettiva e specifica necessità secondo i parametri comunitari.
- La conversione automatica in contratto a tempo indeterminato non è un obbligo imposto dall'accordo quadro; tuttavia lo Stato deve prevedere misure efficaci di riparazione/sanzione. In Italia la quantificazione del 'danno comunitario' può essere svolta facendo riferimento alla presunzione prevista dall'art. 32, comma 5, L.183/2010, salvo prova di maggior danno.
- In giudizio, gli accertamenti di fatto motivati dei giudici di merito sono vincolanti in Cassazione e solo le interpretazioni giuridiche e la corretta applicazione del diritto unionale e nazionale possono essere oggetto di sindacato; i giudici devono conformarsi alle interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia UE.
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