Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16905/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguardava la richiesta dell'INAIL di integrazione dei premi speciali unitari per gli anni 2007-2011 (e somme eccedenti per 2012-2013) ricalcolati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta ai soci, in applicazione del d.lgs. n. 423/2001. La cooperativa contestava la legittimità di tale ricalcolo sostenendo che il premio speciale unitario per le cooperative di facchinaggio è regolato dall'art. 42 del T.U. n. 1124/1965 e dal decreto ministeriale attuativo (d.m. 15.7.1987) che prevedono un premio pro capite determinato per tabelle, e che la disciplina speciale non era stata modificata per il periodo contestato. La Corte territoriale aveva però ritenuto applicabile la previsione del d.lgs. 423/2001 in relazione all'imponibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso della cooperativa ritenendoli fondati. Ha affermato che il premio speciale unitario disciplinato dall'art. 42 T.U. 1124/1965 e dal d.m. 15.7.1987 costituisce una disciplina speciale, determinata con decreto ministeriale su delibera dell'INAIL, e quindi non può essere ricalcolata, per il periodo 2007-2011, richiamando le disposizioni generali introdotte dal d.lgs. n. 423/2001 relative all'art. 41. Ne consegue che la sentenza della Corte d'appello è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per il resto del giudizio e per le spese del grado di cassazione. Le ulteriori censure sono assorbite e la pronuncia di merito originaria è annullata nella parte ritenuta erronea.

Norme richiamate

  • art. 42 T.U. n. 1124/1965

    per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano... difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente... sono approvati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell'istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine...

    Disciplina speciale che consente la determinazione del premio su base diversa dalla massa delle retribuzioni (es. premio pro capite fissato da decreto ministeriale); può essere modificata solo mediante decreto ministeriale su delibera INAIL e non è automaticamente sostituita da norme successive di carattere generale.

  • art. 41 T.U. n. 1124/1965

    riferimento al calcolo del premio sulla base delle retribuzioni effettive o convenzionali

    Norma generale che detta il criterio ordinario di calcolo del premio in base alla massa retributiva; il d.lgs. 423/2001 ha inciso su questo ambito, ma non abroga implicitamente la disciplina speciale dell'art. 42.

  • d.m. 15.7.1987 (attuativo art. 42)

    le misure di premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di facchini riuniti in cooperative... sono quelle indicate nelle tabelle allegati A e B... per una retribuzione giornaliera superiore i premi dovranno essere aumentati proporzionalmente

    Decreto attuativo che stabilisce le misure pro capite/minimali giornaliere e le tabelle di riferimento: ha valore regolamentare di attuazione dell'art. 42 e non è stato implicitamente superato dal d.lgs. 423/2001.

  • d.lgs. n. 423/2001 (art. 1 e 3)

    Ha modificato dal 1.1.2007 le modalità di calcolo dell'imponibile per le cooperative in relazione all'art. 41, ancorando taluni parametri alla retribuzione minima prevista da precedenti disposizioni; tuttavia la Corte ha ritenuto che questa innovazione non estenda automaticamente gli effetti alla disciplina speciale dell'art. 42 senza un decreto attuativo specifico.

  • art. 1 d.l. n. 338/1989 conv. con l. n. 389/1989

    Riferimento utilizzato per definire la retribuzione minima giornaliera imponibile ai fini contributivi richiamata dal d.lgs. 423/2001; utile a determinare i limiti dell'imponibile per l'art. 41 ma non a sostituire la disciplina speciale dell'art. 42.

  • art. 15 prel. c.c.

    Principio di diritto secondo cui la lex posterior generalis non deroga priori speciali. La Corte lo applica per affermare che una norma generale successiva (d.lgs. 423/2001) non abroga la disciplina speciale dell'art. 42 in assenza di incompatibilità o di espressa abrogazione.

  • art. 12 prel. c.c.

    Norma richiamata dalle parti nelle censure; citata nel giudizio ma non decisiva: concerne l'interpretazione della legge nel tempo e dei rapporti tra norme.

  • d.P.R. n. 602/1970 (art. 1 e 4)

    Richiamato nella discussione relativa alla disciplina contributiva e alla distinzione tra organismi soggetti o non soggetti alle norme del DPR; utilizzato per spiegare motivi delle differenziazioni nelle tabelle del d.m. 1987.

Massime di principio

  • La disciplina speciale prevista dall'art. 42 T.U. 1124/1965 e dai decreti ministeriali attuativi prevale sui successivi interventi di natura generale salvo che la fonte successiva contenga una norma espressa o incompatibile che determini l'abrogazione implicita della norma speciale.
  • Le modifiche legislative che incidono sul criterio generale di calcolo del premio (art. 41) non si estendono automaticamente alla determinazione del premio speciale unitario (art. 42): per applicare nuove regole al premio speciale è necessario un atto regolamentare/attuatore previsto dalla norma speciale.
  • In caso di richieste di integrazione di premi per periodi precedenti basate su norme generali successive, il datore di lavoro cooperativo può eccepire la vigenza e la prevalenza della disciplina speciale e chiedere la restituzione se è stato pagato in base al regime speciale senza un decreto che abbia modificato quest'ultimo.
  • Per valutare la legittimità di ricalcoli retroattivi operati dall'INAIL occorre verificare se, per il periodo oggetto di contestazione, sia intervenuto un decreto ministeriale o altra disposizione abrogativa/innovativa specifica della disciplina speciale; in assenza, il ricalcolo non trova fondamento.
  • Nelle controversie simili è utile documentare il regime applicato in concreto (pagamenti effettuati in base al d.m. attuativo) e verificare la presenza di atti amministrativi successivi che modifichino esplicitamente il regime speciale; sulle spese il giudice può comunque valutare la novità della questione ai fini della compensazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.