Cassazione Penale, Ordinanza n. 12139/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno proposto un unico ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per occupazione abusiva di un alloggio comunale. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di invasione di edifici e al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, sostenendo in sostanza che la condotta fosse giustificata da esigenze abitative. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello e non contenente una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo hanno censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena; anche tale doglianza è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità e manifestamente infondata, poiché la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e il diniego delle attenuanti generiche era stato congruamente motivato valorizzando la protrazione nel tempo dell’occupazione abusiva e la congruità della pena irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo era aspecifico perché sostanzialmente sovrapponibile alle censure già respinte in appello e che il secondo motivo era manifestamente infondato, trattandosi di valutazioni rimesse al giudice di merito e adeguatamente motivate. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato contestato di invasione di terreni o edifici; la Corte richiama la sua configurabilità nel caso di occupazione abusiva di un alloggio comunale e ritiene corretta l’esclusione di un accesso consentito o non arbitrario.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. per ribadire che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Utilizzato come parametro per la determinazione giudiziale della pena base e delle sue variazioni, entro la discrezionalità del giudice di merito.
stato di necessità
La Corte conferma il mancato riconoscimento della scriminante perché l’occupazione dell’alloggio non era finalizzata ad evitare un pericolo attuale e transitorio di danno grave alla persona, ma a soddisfare stabilmente un’esigenza abitativa.
Massime di principio
- Sono inammissibili, in sede di legittimità, i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello senza confrontarsi criticamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La causa di giustificazione dello stato di necessità non è configurabile quando la condotta contestata sia diretta a risolvere stabilmente un bisogno abitativo, poiché manca il requisito del pericolo attuale e transitorio di danno grave alla persona.
- Nel reato di invasione di edifici, l’occupazione abusiva di un alloggio pubblico esclude l’idea di un accesso consentito o non arbitrario se la presenza nell’immobile è mantenuta in modo permanente e contro la volontà dell’avente diritto.
- La valutazione sulla misura della pena e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e non richiede la confutazione analitica di tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente una motivazione che si soffermi su quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Come è indicizzato
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