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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26236/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello di Venezia che disponeva la consegna alle autorita' rumene ai fini dell'esecuzione di una pena di 4 anni e 10 mesi per false operazioni finanziarie finalizzate all'evasione IVA. Denunciava: (1) rischio di trattamento inumano o degradante in violazione degli artt. 2 e 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta UE, per carenze delle condizioni detentive in Romania (in particolare il carcere di Arad con spazi dichiarati di circa 3 mq a detenuto), e la mancata acquisizione di informazioni aggiornate e specifiche sulla destinazione carceraria; (2) omissione della Corte di valutare la possibilità di eseguire la pena in Italia ai sensi degli artt. 10 e 12 del d.lgs. 171/2010 (richiesta della difesa basata sulla residenza e attivita' del condannato in Italia).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la legge n. 69/2005 limiti i motivi di ricorso in cassazione contro provvedimenti di consegna al difetto di giurisdizione e di violazione di legge, escludendo il sindacato sul merito e sui vizi di motivazione. La Corte ha inoltre ritenuto che la Corte d'appello avesse regolarmente acquisito informazioni complementari dallo Stato emittente e valutato, in termini individualizzati, l'assenza di un concreto rischio di violazione dell'art. 3 CEDU; le informazioni fornite (tra cui lo spazio 'almeno 3 mq') e il Piano di azione 2020-2025 della Romania giustificavano tale valutazione. Sul secondo motivo, la Cassazione ha spiegato che la richiesta di esecuzione della pena in Italia non puo' essere unilateralmente attivata dall'interessato ma richiede il consenso dello Stato di condanna e l'iter previsto dalle decisioni-quadro UE e dal d.lgs. 161/2010; quindi la Corte territoriale non era tenuta a dare seguito alla richiesta del ricorrente. Conseguentemente il ricorso e' inammissibile; il ricorrente e' condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge n. 69 del 2005

    Limita i motivi di ricorso in cassazione avverso i provvedimenti sulla consegna, escludendo il sindacato di merito e rendendo inammissibili contestazioni che siano, in realta', critiche sulla valutazione dei fatti o sulla motivazione della Corte d'appello

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), artt. 2 e 3

    Richiamati dal ricorrente per contestare il rischio di trattamento inumano o degradante; la Corte ha precisato che per vietare la consegna occorre dimostrare un rischio concreto e individualizzato, non un pericolo astratto

  • Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 4

    Riferimento normativo parallelo all'art. 3 CEDU in tema di divieto di trattamenti inumani o degradanti; la Corte ha valutato la documentazione fornita dallo Stato richiedente nel quadro di tale rischio

  • D.lgs. n. 171 del 7/9/2010 (artt. 10 e 12)

    Richiamato dal ricorrente per chiedere l'esecuzione della pena in Italia; la Corte ha ricordato che l'attivazione della procedura di riconoscimento/esecuzione in Italia non puo' essere unilateralmente imposta dall'interessato, essendo necessaria la cooperazione e il consenso dello Stato che ha emesso la sentenza

  • D.lgs. n. 161/2010 (art. 12)

    Rilevato in relazione al meccanismo di trasmissione delle sentenze straniere per l'esecuzione in Italia e al ruolo del Ministro della Giustizia; sottolinea che l'esecuzione in Italia di una pena straniera richiede il certificato e il consenso previsti dalla normativa UE

  • Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato di arresto europeo) e Decisione quadro 2008/909/GAI (esecuzione delle pene)

    Chiariscono che lo Stato di esecuzione puo' rifiutare la consegna per far scontare la pena nel proprio territorio solo nei casi e con le modalita' previste dalla disciplina UE; l'esecuzione in altro Stato necessita del consenso dello Stato che ha emesso la sentenza e non puo' essere disposta unilateralmente dallo Stato di esecuzione

  • Art. 606 cod. proc. pen. (lett. a, b, c) e giurisprudenza di legittimita'

    Richiamati per definire i limiti del sindacato in cassazione (violazione di legge e difetto di giurisdizione) ed escludere la rinnovazione del controllo sulla motivazione di merito

Massime di principio

  • Il giudice italiano chiamato a decidere sulla consegna ai sensi del mandato di arresto europeo deve valutare il rischio di trattamento inumano o degradante sulla base di informazioni complementari e specifiche, mirando a un accertamento individualizzato rispetto alla concreta destinazione carceraria
  • Denunciare genericamente condizioni carcerarie sistemiche non e' sufficiente per impedire la consegna: occorre dimostrare, con elementi concreti e aggiornati, il rischio per la persona concreta
  • In sede di cassazione contro provvedimenti sulla consegna il sindacato e' limitato a vizi di legge e di giurisdizione; non e' ammessa una rinnovazione del giudizio di merito sulla valutazione delle prove o sulla motivazione, salvo che essa configuri motivazione inesistente o meramente apparente
  • L'esecuzione in Italia di una pena straniera non puo' essere richiesta unilateralmente dal condannato senza il consenso dello Stato che ha emesso la sentenza; il sistema UE sulle consegne e sull'esecuzione delle pene tutela la sovranita' dello Stato di condanna
  • Le assicurazioni o le informazioni fornite dallo Stato richiedente possono essere ritenute sufficienti se sono specifiche e pertinenti; il giudice non puo' pretendere garanzie assolute, ma deve motivare l'assenza di un rischio concreto e individualizzato

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