Cassazione Penale, Sentenza n. 8889/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento del GIP del 21/07/2020 per corruzione: il ricorrente deduce che il giudice avrebbe errato nella qualificazione giuridica dei fatti perché, a suo avviso, dagli atti risulterebbe la sua posizione di parte offesa e non di imputato; sostiene che il GIP non ha rilevato tale errore né pronunciato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., e chiede che ciò renda ammissibile il ricorso per cassazione
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la possibilità di impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) è limitata agli errori 'manifesti', cioè evidenti e privi di margini di opinabilità dalla lettura del capo di imputazione. Nel caso concreto non emergeva un errore così manifesto; la censura attiene a valutazioni di merito e non a una palese discrepanza tra imputazione e fatti. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Decisione resa il 13/12/2021
Norme richiamate
Riferimento al fatto che il giudice del patteggiamento ha valutato l'assenza di situazioni che imponessero pronunce tipiche del dibattimento o dell'abbreviato; la corte ha rilevato che la difesa chiedeva valutazioni proprie di quei riti, non un errore di qualificazione manifesto
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che la sentenza di patteggiamento è impugnabile in Cassazione per errata qualificazione giuridica solo se l'errore è manifesto, ossia immediatamente evidente e privo di ragionevoli dubbi rispetto al contenuto del capo di imputazione
Applicata per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 (Paolino, Rv. 281116)
Giurisprudenza richiamata per precisare il concetto di 'errore manifesto' nella qualificazione giuridica ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020 (Cari, Rv. 279842)
Giurisprudenza richiamata per affermare l'inammissibilità delle impugnazioni che denunciano errori valutativi in diritto non evidenti dalla contestazione
Massime di principio
- L'impugnazione in Cassazione di una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica è ammessa solo se l'errore è manifesto: deve risultare in modo chiaro e senza margini di opinabilità dal testo del capo di imputazione
- Non costituiscono 'errori manifesti' le divergenze sulla valutazione del merito o le esigenze difensive che chiedono al giudice una diversa valutazione dei fatti tipiche di altri riti (abbreviato o dibattimento)
- Quando si sostiene di essere parte offesa anziché imputato occorre dimostrare in modo incontestabile che il capo di imputazione è incompatibile con lo status effettivo, altrimenti la censura sarà considerata una rivisitazione di merito e dichiarata inammissibile
- I ricorsi manifestamente infondati possono comportare sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare pertanto la concretezza delle prove e la chiarezza del vizio denunciato prima di proporre impugnazioni
- Per preservare la possibilità di impugnare è utile far emergere tempestivamente e con atti formali eventuali incongruenze documentali nello stato processuale (es. atti che dimostrino la qualità di parte offesa) già nelle fasi preliminari
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