Cassazione Civile, Ordinanza n. 16803/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soccombente)
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. in un giudizio del rito del lavoro. Il ricorrente censura la sentenza di merito deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 133, 281-sexies e 327 c.p.c., sostenendo che il termine per impugnare non dovesse decorrere dalla lettura del dispositivo in udienza, ma dalla successiva pubblicazione della sentenza completa di motivazione. Il relatore aveva evidenziato che il caso è diverso da quello in cui dispositivo e motivazione siano letti in udienza e poi il provvedimento sia pubblicato dal cancelliere: qui, invece, il giudice ha letto solo il dispositivo e ha successivamente depositato la motivazione, con pubblicazione successiva della sentenza.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha affermato che, nel rito del lavoro, quando il giudice legge il solo dispositivo in udienza e successivamente deposita la motivazione, il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla lettura del dispositivo. Il ricorso, pertanto, risulta accolto sul punto di diritto enunciato, con superamento della tesi della decorrenza anticipata dalla lettura del dispositivo.
Norme richiamate
richiamato nel motivo come norma sulla pubblicazione della sentenza; la Corte ne valorizza il rapporto con la decorrenza del termine d'impugnazione dalla pubblicazione del provvedimento
il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, non dalla lettura del dispositivo in udienza, nel caso esaminato
richiamato nel motivo per sostenere la diversa scansione temporale tra lettura in udienza e pubblicazione della decisione
norma procedurale richiamata per la trattazione camerale e la proposta del relatore
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la lettura del solo dispositivo in udienza non fa decorrere il termine lungo di impugnazione quando la motivazione sia depositata successivamente: la decorrenza resta ancorata alla pubblicazione della sentenza.
- Ai fini dell'art. 327 c.p.c., ciò che rileva è la pubblicazione della sentenza completa, salvo ipotesi diverse in cui il provvedimento sia effettivamente definito in udienza con lettura anche della motivazione secondo il modello processuale previsto.
- La disciplina della pubblicazione della sentenza non può essere confusa con il diverso caso in cui, dopo la lettura in udienza, il cancelliere provveda soltanto a formalizzare un provvedimento già integralmente pronunciato: la diversa sequenza processuale incide sulla decorrenza del termine per impugnare.
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