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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16803/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (soccombente)

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. in un giudizio del rito del lavoro. Il ricorrente censura la sentenza di merito deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 133, 281-sexies e 327 c.p.c., sostenendo che il termine per impugnare non dovesse decorrere dalla lettura del dispositivo in udienza, ma dalla successiva pubblicazione della sentenza completa di motivazione. Il relatore aveva evidenziato che il caso è diverso da quello in cui dispositivo e motivazione siano letti in udienza e poi il provvedimento sia pubblicato dal cancelliere: qui, invece, il giudice ha letto solo il dispositivo e ha successivamente depositato la motivazione, con pubblicazione successiva della sentenza.

La decisione

La Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha affermato che, nel rito del lavoro, quando il giudice legge il solo dispositivo in udienza e successivamente deposita la motivazione, il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla lettura del dispositivo. Il ricorso, pertanto, risulta accolto sul punto di diritto enunciato, con superamento della tesi della decorrenza anticipata dalla lettura del dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.c.

    richiamato nel motivo come norma sulla pubblicazione della sentenza; la Corte ne valorizza il rapporto con la decorrenza del termine d'impugnazione dalla pubblicazione del provvedimento

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, non dalla lettura del dispositivo in udienza, nel caso esaminato

  • art. 281-sexies c.p.c.

    richiamato nel motivo per sostenere la diversa scansione temporale tra lettura in udienza e pubblicazione della decisione

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la trattazione camerale e la proposta del relatore

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la lettura del solo dispositivo in udienza non fa decorrere il termine lungo di impugnazione quando la motivazione sia depositata successivamente: la decorrenza resta ancorata alla pubblicazione della sentenza.
  • Ai fini dell'art. 327 c.p.c., ciò che rileva è la pubblicazione della sentenza completa, salvo ipotesi diverse in cui il provvedimento sia effettivamente definito in udienza con lettura anche della motivazione secondo il modello processuale previsto.
  • La disciplina della pubblicazione della sentenza non può essere confusa con il diverso caso in cui, dopo la lettura in udienza, il cancelliere provveda soltanto a formalizzare un provvedimento già integralmente pronunciato: la diversa sequenza processuale incide sulla decorrenza del termine per impugnare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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