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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17272/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava, tra l'altro, la qualificazione e la determinazione della pena: il giudice di merito non ha considerato che i fatti riguardavano armi comuni da sparo portate/trasportate nel luogo, ha ritenuto la recidiva reiterata aspecifica ma ha escluso la sua natura infraquinquennale, ha poi applicato un aumento per continuazione tra due reati (il secondo erroneamente qualificato come contravvenzione) limitandolo a soli 2 mesi di reclusione e euro 300 di multa, mentre la pena per il delitto principale era di 5 anni e 10 mesi e euro 1.200 di multa. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 81, comma 4, c.p. che impone un aumento non inferiore a un terzo della pena inflitta per il reato più grave quando sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo: ha affermato che la condizione prevista dalla giurisprudenza (applicazione della recidiva reiterata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati) sussiste nel caso di specie e che l'aumento effettivamente calcolato dal giudice è notevolmente inferiore a quanto imposto dall'art. 81, comma 4, c.p. Ne consegue la violazione della norma codicistica. In conseguenza la decisione di merito è stata censurata (accoglimento parziale del ricorso) e la vicenda rimandata al giudice di merito per un nuovo esame e per il corretto calcolo e applicazione dell'aumento di pena previsto dalla legge (nonché per gli ulteriori necessari accertamenti/rectifiche sulla qualificazione dei fatti relativi alle armi).

Norme richiamate

  • codice penale, art. 81, comma 4

    Impone, quando sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, un aumento della pena non inferiore a un terzo della pena inflitta per il reato più grave; l'aumento deve essere effettivamente applicato e non neutralizzato da una quantificazione irrisoria.

  • codice penale, art. 99, quarto comma

    Disciplina la recidiva reiterata e la sua applicabilità come aggravante; la Corte richiama che questa aggravante produce gli effetti previsti dall'art. 81, comma 4, solo se la recidiva è stata accertata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati per i quali si procede.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024

    Precisa che l'aumento di cui all'art. 81, comma 4, c.p. deve essere applicato soltanto quando l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati contestati.

Massime di principio

  • Se è applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, va verificato che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione dei nuovi reati: solo in tal caso opera l'aumento non inferiore a un terzo previsto dall'art. 81, comma 4.
  • Il giudice di merito non può elidere o comprimere l'aumento minimo di pena imposto dalla norma (art. 81, comma 4) attraverso una quantificazione simbolica o bilanciamenti con attenuanti generiche; il rispetto del minimo percentuale è obbligatorio.
  • In presenza di armi comuni da sparo occorre valutare non solo la detenzione ma anche il porto/trasporto nel luogo: tali elementi possono comportare una diversa qualificazione giuridica del fatto (delitto anziché contravvenzione) e influenzare la determinazione della pena.
  • La qualificazione errata di un reato (es. qualificare come contravvenzione un fatto che integra invece un delitto) e il conseguente calcolo delle pene e degli aumenti (continuazione, recidiva) sono vizi che la Cassazione può annullare e rimandare per nuovo esame.
  • In situazioni analoghe, per evitare impugnazioni favorevoli al ricorrente, il giudice di merito deve motivare chiaramente l'esistenza/assenza della recidiva, l'epoca della sentenza precedente, e il calcolo aritmetico dell'aumento di pena richiesto dalla legge.

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