Cassazione Civile, Ordinanza n. 07774/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto in giudizio il pagamento del compenso per l'attività svolta in un procedimento di lavoro nel quale assisteva una parte nei confronti di due contraddittori. In sede di liquidazione delle spettanze chiedeva anche l'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, sostenendo che la maggiorazione spettasse quando il difensore assiste una sola parte processuale contro più controparti. Il Tribunale aveva riconosciuto il compenso ma aveva negato la maggiorazione, ritenendo che l'aumento si applichi solo quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale. Il ricorrente ha censurato tale interpretazione con unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha interpretato l'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 nel senso che la maggiorazione del 30% non si applica quando il professionista difende più parti con la stessa posizione processuale, né quando assiste una sola parte contro più parti in procedimenti separati e non riuniti, anche se aventi identiche questioni di fatto e di diritto. Richiamando un precedente conforme, ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la Corte ne ha dato una lettura restrittiva: l'aumento non opera per la mera presenza di più contraddittori se la difesa riguarda una sola parte processuale; il riferimento normativo è ricondotto alle ipotesi di pluralità di soggetti assistiti con la medesima posizione processuale.
norma modificativa richiamata dal ricorrente come fonte dell'assetto tariffario applicato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro formale del motivo di ricorso, prospettato come violazione e falsa applicazione di norma di diritto.
Massime di principio
- La maggiorazione percentuale del compenso professionale prevista per la difesa di più soggetti va applicata in modo restrittivo e solo nei casi espressamente riconducibili alla pluralità di assistiti con identica posizione processuale.
- La sola presenza di più controparti nel medesimo processo non giustifica automaticamente l'aumento del compenso dell'avvocato quando il difensore assiste un unico cliente.
- L'aumento del compenso non spetta neppure quando vi siano più procedimenti separati e non riuniti, pur se aventi oggetto questioni di fatto e di diritto sovrapponibili.
- Nel sindacato di legittimità sulla liquidazione del compenso professionale, l'erronea interpretazione della disciplina tariffaria integra violazione di legge censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
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