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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28662/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente formulata e accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il processo. Non ha pronunciato sulle spese di legittimità.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (autore del commento)

La controversia

La controversia nasce da un post pubblicato su una pagina Facebook collegata a un quotidiano online, con cui una parte aveva formulato un commento critico a replica di un precedente intervento dell’altra parte sul medesimo sito. Il soggetto che si riteneva offeso aveva chiesto il risarcimento dei danni assumendo il carattere diffamatorio del post. I giudici di merito hanno escluso la diffamazione, ritenendo che il commento rientrasse nel legittimo esercizio del diritto di critica, anche perché reso in risposta a una provocazione qualificabile come fatto ingiusto. Nel ricorso per cassazione erano stati proposti quattro motivi, ma il testo non ne consente la specifica individuazione. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    La corte territoriale ha escluso che vi fosse stata violazione del contraddittorio nella fase di merito.

  • art. 599, comma 2, c.p.

    È richiamato come parametro per qualificare la provocazione come fatto ingiusto idoneo a giustificare la reazione critica.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte e dal difensore e accettata dalla controricorrente, è stata ritenuta rituale e idonea a determinare l’estinzione del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia accettata non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese se non emergono ragioni diverse dal testo esaminato.
  • In sede di merito, il diritto di critica può escludere la diffamazione quando il contenuto contestato si mantenga nei limiti della continenza ed appaia reazione a un precedente fatto ingiusto; tuttavia nel caso esaminato tale profilo resta sullo sfondo perché il processo si estingue prima della decisione di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno da illecito trattamento
RamiProcesso civileResponsabilità civilePrivacy
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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