Cassazione Civile, Ordinanza n. 28662/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente formulata e accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il processo. Non ha pronunciato sulle spese di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (autore del commento)
La controversia
La controversia nasce da un post pubblicato su una pagina Facebook collegata a un quotidiano online, con cui una parte aveva formulato un commento critico a replica di un precedente intervento dell’altra parte sul medesimo sito. Il soggetto che si riteneva offeso aveva chiesto il risarcimento dei danni assumendo il carattere diffamatorio del post. I giudici di merito hanno escluso la diffamazione, ritenendo che il commento rientrasse nel legittimo esercizio del diritto di critica, anche perché reso in risposta a una provocazione qualificabile come fatto ingiusto. Nel ricorso per cassazione erano stati proposti quattro motivi, ma il testo non ne consente la specifica individuazione. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte.
Norme richiamate
La corte territoriale ha escluso che vi fosse stata violazione del contraddittorio nella fase di merito.
È richiamato come parametro per qualificare la provocazione come fatto ingiusto idoneo a giustificare la reazione critica.
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte e dal difensore e accettata dalla controricorrente, è stata ritenuta rituale e idonea a determinare l’estinzione del processo.
In presenza di rinuncia accettata non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese se non emergono ragioni diverse dal testo esaminato.
- In sede di merito, il diritto di critica può escludere la diffamazione quando il contenuto contestato si mantenga nei limiti della continenza ed appaia reazione a un precedente fatto ingiusto; tuttavia nel caso esaminato tale profilo resta sullo sfondo perché il processo si estingue prima della decisione di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28621/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28623/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28626/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28636/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28638/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28639/2024 del 07/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →