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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28384/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di legittimità riguarda un ricorso avverso una condanna per evasione, conseguente all'allontanamento dell'imputato dagli arresti domiciliari per circa due ore. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi: 1) l'omessa valutazione della capacità di intendere e di volere al momento del fatto; 2) il difetto dell'elemento soggettivo del reato di evasione; 3) ulteriori censure sulla risposta sanzionatoria e sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che le doglianze riproponevano questioni di fatto già esaminate dai giudici di merito, con motivazione non manifestamente illogica, e che la questione relativa alla capacità di intendere e di volere era stata introdotta per la prima volta in cassazione, quindi inammissibile perché presuppone accertamenti di merito. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte di appello lo aveva escluso valorizzando i precedenti penali e la durata dell'allontanamento, interrotto dopo circa due ore grazie all'intervento immediato degli inquirenti.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice dell'evasione; le censure del ricorrente sono state ritenute in gran parte generiche e incidenti su questioni di fatto già valutate dai giudici di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione dei precedenti penali e della durata dell'allontanamento, ritenuta non compatibile con la non punibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    È stata applicata la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che si risolvono nella mera riproposizione di argomentazioni di fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito, se la motivazione impugnata non presenta manifeste illogicità.
  • La questione della capacità di intendere e di volere, quando richiede accertamenti fattuali e non sia stata devoluta nei precedenti gradi, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • Il vizio relativo all'elemento soggettivo del reato non è deducibile in modo utile se la doglianza si limita a contestare l'apprezzamento di merito già compiuto con motivazione puntuale e non manifestamente illogica.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando, tra gli altri elementi, i precedenti penali dell'imputato e la concreta durata del fatto, ove tali dati rendano non lieve la condotta.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, l'imputato può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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