Cassazione Civile, Ordinanza n. 10741/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale da parte del Tribunale, su ricorso di una società creditrice. Il debitore ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall., rigettato dalla Corte d'appello. In cassazione ha censurato: 1) la ritenuta sussistenza del superamento della soglia di fallibilità ex art. 15 l.fall., sostenendo che spettasse al creditore dimostrare sia tale soglia sia l'impossibilità del debitore di adempiere regolarmente; 2) l'accertamento dello stato di insolvenza ex art. 5 l.fall., lamentando che la Corte territoriale non avesse valorizzato fatture ed estratti conto che, a suo dire, mostravano un'attività ancora dinamica e l'ottenimento di un finanziamento; 3) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e il vizio di motivazione, per avere il giudice di merito ritenuto non contestati crediti erariali e non aver considerato adeguatamente le prove documentali prodotte; 4) la regolazione delle spese ex art. 92 c.p.c., chiedendo la compensazione per asseriti elementi gravi ed eccezionali. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità per doppia conforme, respinta dalla Corte di cassazione perché il reclamo fallimentare non è soggetto alla disciplina dell'art. 348-ter c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso l'inammissibilità per doppia conforme, affermando che al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 l.fall. non si applica l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Tuttavia ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso: il primo motivo perché la soglia di fallibilità va accertata sulla base degli atti dell'istruttoria prefallimentare e può essere rilevata anche d'ufficio, non trattandosi di un fatto integralmente rimesso all'onere probatorio della parte istante; il secondo perché mirava a una nuova valutazione del materiale istruttorio e non denunciava un vizio scrutinabile in cassazione; il terzo perché in modo promiscuo deduceva errori di diritto, vizi processuali e motivazionali, ma in sostanza chiedeva un riesame del merito probatorio, precluso nel giudizio di legittimità; il quarto perché era generico e comunque la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il limite del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. È stata inoltre ritenuta assorbita la richiesta ex art. 96, comma 3, c.p.c. e disposta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento ha disciplina propria e non è assimilato, ai fini dell'inammissibilità per doppia conforme, al giudizio di appello ordinario.
La preclusione all'impugnazione per vizio di motivazione prevista per la sentenza conforme di appello non si applica al reclamo fallimentare ex art. 18 l.fall.
Richiamato con l'art. 15 l.fall. per la nozione di fallibilità/soglia dimensionale dell'impresa, ma la Corte ribadisce che il relativo accertamento segue la disciplina speciale dell'istruttoria prefallimentare.
La soglia di fallibilità e l'indebitamento scaduto minimo vanno accertati alla data della decisione sulla base di tutti gli elementi acquisiti nell'istruttoria prefallimentare; la relativa condizione è sottratta in senso stretto all'onere della prova e può essere rilevata anche d'ufficio. Sono richiamati anche i poteri officiosi di acquisizione di informazioni e mezzi di prova.
Lo stato di insolvenza è un accertamento di merito; in cassazione non può essere rivalutato il compendio istruttorio, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi strettamente ammessi.
La violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando sceglie, tra prove ritualmente acquisite, quelle ritenute più persuasive.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o afferma di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece esiste una regola legale di prova; non è censurabile il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è ormai censurabile solo nei rigorosi limiti delineati dalle Sezioni Unite; non è ammissibile per ottenere un nuovo esame del materiale probatorio.
È richiamato per dichiarare inammissibile il motivo che si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato.
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge; in cassazione è censurabile solo la violazione del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
La richiesta di condanna per responsabilità aggravata è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento non opera la preclusione della "doppia conforme" prevista per l'appello ordinario, perché il reclamo fallimentare ha un effetto devolutivo peculiare e consente anche l'allegazione di fatti nuovi.
- La soglia dimensionale che rende fallibile l'imprenditore deve essere accertata con riferimento agli atti dell'istruttoria prefallimentare e può essere rilevata d'ufficio dal giudice; non è un elemento rimesso esclusivamente all'onere probatorio del creditore istante.
- Lo stato di insolvenza e la valutazione della documentazione contabile sono apprezzamenti di merito insindacabili in cassazione, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere un riesame del peso delle prove: è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o attribuisce a un mezzo di prova un valore legale diverso da quello previsto.
- In tema di spese processuali, la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; il controllo di legittimità resta limitato al rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
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