Cassazione Penale, Ordinanza n. 03111/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risulta dalla motivazione il titolo di reato oggetto della sentenza d'appello, ma emerge che il ricorso riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma, deducendo un solo motivo: la mancata concessione di un trattamento sanzionatorio più mite. La Corte di cassazione ha rilevato che tale doglianza non era stata previamente proposta come motivo di appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p. Inoltre, la Corte ha osservato che il ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso per cassazione l'eventuale incompletezza o inesattezza del riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
La censura proposta in cassazione deve essere stata previamente dedotta come motivo di appello; in difetto, il motivo è inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta censure che non siano state specificamente proposte in appello, quando la loro previa deduzione è richiesta a pena di inammissibilità.
- Chi ricorre per cassazione contro il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata deve contestarne in modo specifico l'eventuale incompletezza o inesattezza, se su quel riepilogo si fonda la declaratoria di inammissibilità.
- La doglianza relativa al solo trattamento sanzionatorio è inammissibile in cassazione se non risulta prospettata nei gradi di merito secondo le forme prescritte.
Come è indicizzato
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