Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3054/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva respinto il riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso nel tentato omicidio di Mattia Savona e la contravvenzione per porto ingiustificato di coltello e cric, fatti del 1/2/2022. Il ricorrente deduce: (1) errata qualificazione giuridica del fatto (sarebbero state lesioni personali volontarie e non tentato omicidio), valorizzando la modesta potenzialità offensiva delle lesioni, la traiettoria “di striscio” dei colpi, gli esiti non in pericolo di vita e l'interruzione spontanea dell'aggressione; (2) difetto di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e non necessità della custodia in carcere, proponendo misure alternative come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il contesto familiare non delinquenziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero ricostruzioni alternative del fatto e deduzioni di merito non idonee a censurare la motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, il giudice di merito aveva valutato elementi quali pluralità dei colpi, distretti corporei colpiti, numerosità degli aggressori, uso di strumenti (coltello e cric), vicinanza a organi vitali e condizioni della notte come indicativi della volontà di uccidere; la Corte ha considerato le doglianze del ricorrente generiche e riconducibili al merito. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    individua la competenza del Tribunale quale giudice del riesame per le impugnazioni avverso le misure cautelari decise dal GIP; qui è richiamato per giustificare l'intervento del Tribunale di Napoli in sede di riesame

  • art. 616 cod. proc. pen.

    attribuisce alla Corte di Cassazione la possibilità di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; è la norma applicata per giustificare la condanna alle spese

  • art. 94 cod. proc. pen., comma 1

    presente nel testo (parziale, tronco)

    richiamato alla fine per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; il richiamo è di natura procedurale per l'esecuzione formale della sentenza

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000 (giurisprudenza)

    riconosce che, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità, il giudice può disporre il versamento a favore della Cassa delle ammende; invocata per motivare l'onere patrimoniale imposto al ricorrente

Massime di principio

  • I motivi di ricorso che si limitano a proporre una lettura alternativa dei fatti o a ritenere piuttosto che il quadro probatorio supporti diversa qualificazione del reato sono in genere considerati questioni di merito e possono portare a dichiarazione di inammissibilità se non indicano specifiche vizi di diritto o carenze logiche della motivazione impugnata.
  • Per censurare la qualificazione giuridica (es. tentato omicidio vs lesioni) occorre contestare la valutazione probatoria sotto il profilo della sua illogicità, contraddittorietà o insufficienza, indicando quali elementi concreti siano stati travisati o omessi dal giudice; semplici argomentazioni alternative spesso non bastano.
  • Nel giudizio sulle esigenze cautelari la mera proposta di misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) costituisce, se non supportata da argomentazioni circostanziate sul contrasto tra pericolosità dell'indagato e idoneità della misura alternativa, una critica di merito che difficilmente supera il vaglio di ammissibilità in Cassazione.
  • Nella valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo di un tentato omicidio, fattori come pluralità di colpi, uso di strumenti offensivi, colpi diretti a zone prossime a organi vitali, numero degli aggressori e contesto (assenza di testimoni, ora notturna) sono indicatori rilevanti della volontà di uccidere e possono prevalere sull'argomentazione della interruzione spontanea o sulla minore gravità apparente delle lesioni.
  • Il ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; pertanto, prima di proporre ricorso per cassazione è importante valutare se i motivi siano realmente deducibili in termini di diritto o contengano elementi nuovi e specifici idonei a dimostrare vizi formali o logici del provvedimento impugnato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.