Cassazione Penale, Sentenza n. 11315/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione del decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Taranto il 29/07/2019 (multa di euro 4.700 per appropriazione indebita aggravata). La ricorrente contestava l'irrevocabilità apparente del decreto (notificato via posta il 23/09/2019 ma il plico non ritirato, con conseguente mancata possibilità di proporre opposizione nei termini), lamentava violazione del diritto al contraddittorio e sosteneva l'esistenza di nuovi elementi probatori (CTU e materiale del processo civile, in particolare la CTU del Dott. Scarpati sulla capacità di intendere e volere di Castellano Antonio) che avrebbero dimostrato che Antonio era a conoscenza e aveva autorizzato le spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: la richiesta di revisione non era corredata degli atti necessari (in particolare della copia autentica del provvedimento con attestazione di irrevocabilità), onere che incombe sulla ricorrente ai sensi dell'art. 633, comma 2, c.p.p.; inoltre la richiesta non è stata inquadrata in una delle ipotesi tassative dell'art. 630 c.p.p. e consisteva in una diversa valutazione di prove già note, fatto che non giustifica la revisione. La Corte ha richiamato la distinzione tra la fase preliminare di delibazione (art. 634 c.p.p.) e il successivo giudizio rescissorio contraddittorio (art. 636 c.p.p.), precisando che il contraddittorio trova applicazione solo dopo l'ammissibilità. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiede che la richiesta di revisione sia corredata, a pena di inammissibilità, degli atti e dei documenti a sostegno e delle copie autentiche delle sentenze e dei decreti penali di condanna; in particolare la produzione di copia autentica del provvedimento con attestazione di irrevocabilità è un presupposto formale imprescindibile per accedere alla revisione.
Norma che disciplina la fase preliminare di delibazione sull'ammissibilità della revisione (verifica della non manifesta infondatezza del motivo dedotto): costituisce uno sbarramento da superare prima dell'apertura del giudizio rescissorio.
Regola il giudizio di revisione in senso proprio, ovvero la fase rescissoria in cui si svolge il contraddittorio e si assume la prova secondo le regole del dibattimento; tale fase si instaura solo dopo l'esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità.
Elenca le ipotesi tassative che giustificano la revisione; la revisione è ammessa solo se fondata su nuovi elementi di fatto o su motivi espressamente previsti dalla norma, e non su una diversa valutazione di prove conosciute.
Massime di principio
- Per proporre istanza di revisione è indispensabile produrre copia autentica del provvedimento definitivo con attestazione di irrevocabilità (onere probatorio a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 633 c.p.p.).
- La verifica di ammissibilità (delibazione ex art. 634) è una fase preliminare non contraddittoria: il contraddittorio pieno si realizza solo se la richiesta supera tale vaglio e si arriva al giudizio rescissorio (art. 636).
- La revisione non è rimedio contro una diversa valutazione di prove già note: deve basarsi su 'novità' o su fattispecie tassativamente previste dall'art. 630 c.p.p.; le critiche alla valutazione del giudice di merito non sono ammissibili quale motivo di revisione.
- Se la domanda non è corredata dei presupposti formali o non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 630, può essere dichiarata manifestamente inammissibile e il proponente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie.
- In caso di notifiche a mezzo posta o vicende relative al ritiro del plico, il ricorrente deve cercare di documentare in modo certo l'irreversibilità del provvedimento e le ragioni per cui non ha potuto esercitare i rimedi ordinari, altrimenti l'istanza di revisione rischia di essere respinta per carenza di presupposti formali.
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