Ordinanza n. 530/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Brescia del 21 marzo 2025, comunicato il 15 aprile 2025, con cui è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato il 13 aprile 2021. Nel giudizio è stata proposta anche istanza cautelare. Il TAR ha rilevato, sul piano processuale, che la procura alle liti conferita su supporto cartaceo e depositata come copia per immagine su supporto informatico non era asseverata, in violazione delle disposizioni sul deposito telematico. Ha inoltre constatato la mancata presentazione dell'istanza di fissazione d'udienza prescritta dall'art. 71, comma 1, c.p.a., necessaria per procedere all'esame dell'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della revoca del permesso di soggiorno né l'istanza cautelare. Ha disposto la regolarizzazione della procura alle liti da parte del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a., entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza, se anteriore. Ha inoltre rilevato la necessità del deposito dell'istanza di fissazione d'udienza. La trattazione dell'incidente cautelare è stata rinviata all'udienza camerale del 13 maggio 2026.
Norme richiamate
La copia per immagine della procura alle liti conferita su supporto cartaceo deve essere asseverata dal difensore ai fini del deposito telematico.
art. 8, comma 2, delle Regole tecnico-operative e relative specifiche tecniche allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021
Sono richiamati gli obblighi tecnici relativi alla conformità e all'asseverazione della copia informatica della procura alle liti.
Consente e impone la regolarizzazione del vizio relativo alla procura alle liti entro il termine assegnato dal giudice.
Prevede l'istanza di fissazione d'udienza, il cui deposito è stato ritenuto necessario nel caso concreto.
La trattazione dell'istanza cautelare presuppone il rispetto degli adempimenti processuali richiamati dal giudice, tra cui il deposito dell'istanza di fissazione d'udienza.
Massime di principio
- La copia per immagine informatica di una procura alle liti originariamente formata su supporto cartaceo deve essere asseverata secondo le regole del processo amministrativo telematico; in caso contrario, il giudice deve assegnare un termine per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a.
- La trattazione dell'istanza cautelare nel processo amministrativo richiede il deposito della prescritta istanza di fissazione d'udienza ai sensi dell'art. 71, comma 1, c.p.a.; in mancanza, l'esame dell'incidente cautelare deve essere rinviato previa regolarizzazione degli adempimenti processuali.
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