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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35635/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della confisca di prevenzione riguardante le quote di La Fattoria s.r.l. e i beni immobili da questa intestati (contratti di compravendita dell'11/01/1994, 24/10/2002, 29/04/2003 e 16/10/2003). I motivi principali: (1) motivazione meramente apparente della corte d'appello perchè le intercettazioni non proverebbero la fittizietà delle intestazioni e non riguarderebbero gli acquisti contestati; omissione o mancata valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e delle dichiarazioni/documentazione offerte in appello che proverebbero la lecita provenienza delle risorse; (2) contestazione del rigetto della tesi difensiva circa l'autonomia finanziaria dei terzi intestatari, con accusa che il giudice avrebbe usato indizi in senso accusatorio e richiesto invece prove piene per l'esimente; (3) specifica censura circa la quota di Francesco Marco Pipitone, sostenendo che gli elementi favorevoli alla sua effettiva titolarità erano stati ingiustamente disattesi per il solo rapporto di parentela con il proposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la riconducibilità, in capo al defunto Angelo Antonino Pipitone, delle quote di La Fattoria s.r.l. e dei beni della società, sulla base soprattutto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (che indicava il padre come effettivo titolare e decisore) e del contenuto delle conversazioni intercettate che dimostravano l'assenza di autonomia dei soci formali e la disponibilità fattuale dei beni al proposto (inviti a fittizie intestazioni, espressioni quali "il padrone sei tu" ecc.). Le doglianze difensive sono state ritenute meri attacchi alla valutazione probatoria e comunque insufficienti a scalfire il quadro indiziario univoco. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)

    artt. 24 e 26; art. 10, comma 3

    Le norme disciplinano la confisca di prevenzione e il procedimento; la Corte ha applicato i criteri del codice antimafia per ritenere la riconducibilità dei beni al proposto e ha richiamato il limite di sindacato in cassazione rispetto alla motivazione nel procedimento di prevenzione.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte richiama questo limite per escludere una valutazione estesa della motivazione in fatto.

  • legge 31 maggio 1965, n. 575

    art. 3-ter, secondo comma

    Richiamata unitamente alla legge del 1956 per confermare che in materia di prevenzione la cassazione è limitata a vizî di legittimità e motivazione inesistente o meramente apparente.

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e; art. 616, comma 1

    L'art. 606 (lett. e) è menzionato per spiegare che l'illogicità manifesta non è sindacabile liberamente in cassazione nel procedimento di prevenzione; l'art. 616 è applicato per la condanna alle spese e per la sanzione (ammenda) a carico dei ricorrenti per inammissibilità.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione la Corte di cassazione può sindacare la decisione solo per motivazione inesistente o meramente apparente o per violazione di legge; non è ammessa una rinnovata valutazione in fatto degli elementi probatori.
  • Quando la confisca è disposta per interposizione di persone o società, il giudice può fare affidamento su elementi indiziari quali le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e intercettazioni che mostrano la mancanza di autonomia dei soci formali e la disponibilità di fatto dell'imputato sui beni.
  • La difesa che mira a dimostrare l'autonomia dei titolari formali e la lecita provenienza delle risorse deve fornire elementi documentali e argomentazioni idonee a rompere il quadro indiziario; mere contestazioni generiche della valutazione probatoria del giudice d'appello sono spesso insufficienti in cassazione.
  • Il rapporto di parentela è un indizio rilevante ma non decisivo: il giudice lo valuta insieme ad altri elementi (gestione, direttive, comportamento, documentazione) per accertare la reale titolarità e disponibilità dei beni.
  • Presentare ricorso in cassazione nel procedimento di prevenzione comporta rischi pratici: la non ammissibilità può essere sanzionata con condanna alle spese e con ammende, specialmente se il vizio di inammissibilità denota colpa nella determinazione del motivo.

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