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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34746/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo corretta la motivazione della sentenza impugnata sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. Il motivo dedotto censurava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che l'offesa dovesse ritenersi tenue. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata aveva già escluso la particolare tenuità dell'offesa valorizzando la durata dell'allontanamento e la mancata riscontrata giustificazione addotta dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    norma incriminatrice per il reato di evasione, in relazione alla quale risulta la condanna impugnata.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non riconoscibile, perché l'offesa non era tenue alla luce della durata dell'allontanamento e dell'assenza di una giustificazione riscontrata.

Massime di principio

  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizza elementi concreti dell'offesa, come la durata dell'allontanamento e l'assenza di una giustificazione attendibile.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo sulla particolare tenuità del fatto si limita a deduzioni generiche e non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In materia di evasione, la valutazione sulla non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede un apprezzamento effettivo della gravità concreta del fatto, non essendo sufficiente una mera allegazione difensiva priva di riscontro.
  • Quando la sentenza di merito esclude in modo argomentato la tenuità dell'offesa, la censura di vizio di motivazione è manifestamente infondata se non indica puntuali carenze logiche o giuridiche della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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