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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39084/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di ricusazione del collegio. Il ricorrente sostiene di aver preannunciato verbalmente la ricusazione nell'udienza del 16/12/2021 e di aver poi depositato l'istanza formale via PEC il 19/12/2021, entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen.; il ritardo nella consegna della copia stenotipica (ricevuta il 14/01/2022) è dipeso da esigenze amministrative e non impedisce la tempestività della ricusazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata rimettendo gli atti alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame. La Corte ha affermato che, quando la causa di ricusazione nasce in udienza, è sufficiente che la parte formuli la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzarla entro tre giorni ai sensi dell'art. 38, comma 2, cod. proc. pen.; pertanto l'istanza presentata via PEC il 19/12/2021 è stata ritenuta tempestiva.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen.

    L'art. 38, comma 2, consente alla parte che abbia fatto nascere la causa di ricusazione in udienza di riservarsi e di formalizzare la dichiarazione entro tre giorni; non è richiesto l'abbandono immediato dell'udienza per il deposito.

  • Sez. U, Sentenza n. 36847 del 26/06/2014 (Rv. 260096 - 01)

    Giurisprudenza richiamata a conferma del principio per cui la riserva formulata in udienza e la successiva formalizzazione entro tre giorni sono sufficienti alla tempestività della ricusazione.

  • Sez. 3, Sentenza n. 12983 del 18/12/2014 (Rv. 262998 - 0)

    Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio sopra enunciato.

Massime di principio

  • Se la causa di ricusazione nasce durante l'udienza, è sufficiente formulare verbalmente la dichiarazione di ricusazione prima della chiusura dell'udienza, riservandosi di depositarla formalmente entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen.
  • Non può essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per recarsi in cancelleria: la tempestività va valutata rispetto alla riserva orale e alla successiva formalizzazione nei termini di legge.
  • Il deposito successivo via PEC entro il termine di tre giorni è idoneo a sanare la mancata produzione immediata del verbale o di altri documenti, purché sia dimostrabile la tempestiva richiesta/riserva fatta in udienza.
  • In caso di dichiarata inammissibilità per presunta tardività, conservare e documentare l'atto di riserva in udienza (registrazioni, verbali stenotipici o richiesta formale del verbale) è cruciale per impugnare efficacemente l'ordinanza.
  • Se il giudice di merito rigetta per tardività nonostante la riserva in udienza e la formalizzazione entro tre giorni, è possibile impugnare in Cassazione fondandosi sulla giurisprudenza consolidata che tutela la riserva espressa in udienza.

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