Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13810/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva disposto gli arresti domiciliari (in accoglimento dell'appello del PM) contestando la motivazione relativa all'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (art. 274, comma 1, lett. c, c.p.p.). Sostiene che il Tribunale avrebbe fondato il pericolo sulla mera esistenza di debiti tributari pregressi di società collegate senza considerare il tempo e le modalità di insorgenza degli indebitamenti, la concreta riduzione o le misure di definizione del debito e l'assenza di disponibilità attuale di occasioni per nuove condotte delittuose; chiede altresì che sia valutata l'insussistenza del pericolo attuale e la mancata adozione del sequestro preventivo del ramo d'azienda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso mirasse in sostanza a rinnovare e riconsiderare fatti e valutazioni prognostiche di merito svolte dal giudice del riesame, materie non sindacabili in cassazione salvo profili di legge o illogicità manifesta, non riscontrati. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del Riesame che ha dedotto il pericolo di reiterazione dall'elemento probatorio del comportamento del ricorrente (gestione di fatto di società che continuavano ad accumulare debiti tributari, e fatti distrattivi relativi al fallimento della cooperativa Arcobaleno nel periodo 2018-2020). Ha confermato che il requisito dell'attualità non richiede l'individuazione di specifiche occasioni imminenti ma una valutazione prognostica complessiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La Corte conferma che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione va valutato prognosticamente e non equivale all'imminenza di specifiche occasioni di reiterazione; occorre valutare modus operandi, personalità e contesto socio-ambientale, con approfondimento tanto maggiore quanto è la distanza temporale dai fatti.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare i limiti della cognizione della Cassazione: non è consentita una revisione del merito dei fatti e delle valutazioni prognostiche proprie del giudice delle misure cautelari.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Disposizioni procedurali richiamate per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.

Massime di principio

  • La verifica dell'attualità del pericolo di reiterazione è valutazione prognostica: non è necessaria la prova di occasioni specifiche e imminenti, ma va considerato il modus operandi, la personalità dell'indagato e il contesto socio-ambientale.
  • La Corte di Cassazione non rivede i fatti o la valutazione del giudice del riesame: i motivi che mirano a una riconsiderazione del merito sono inammissibili salvo errori di diritto o illogicità manifesta nella motivazione.
  • Il mero decorso del tempo non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione; tuttavia quando vi è ampia distanza cronologica il giudice deve fornire una motivazione più approfondita su perché il pericolo persista.
  • La continua gestione di fatto di società che accumulano debiti tributari può costituire, se correlata a condotte distrattive precedenti, un indizio concreto del rischio di reiterazione, giustificando misure cautelari anche se i debiti sono pregressi.
  • Chi impugna provvedimenti cautelari deve mirare a dimostrare vizi di diritto o illogicità nella motivazione; la produzione di elementi nuovi concreti (non generiche affermazioni) è essenziale per incidere sull'impianto cautelare.
  • Il giudice cautelare deve comunque calibrare la misura sulle esigenze riscontrate (es. arresti domiciliari anziché carcere) e motivare la proporzionalità della scelta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.