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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11086/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto della richiesta di revocazione della confisca di prevenzione relativa al capitale della società Marconi s.r.l., in relazione alle quote detenute da "Tarantolo Vito e C. s.r.l." e da "Tarantolo Vito e Tarantolo Germana". I ricorrenti deducono violazione di legge: sostengono che la società era stata costituita nel 1983 (e non nel 1996), cioè prima del periodo di pericolosità contestato (metà anni '90), e quindi la confisca sarebbe infondata. Inoltre contestano l'applicazione della norma sulla revocazione, sostenendo che la domanda sarebbe stata proposta ai sensi del comma 2 dell'art. 28 del d.lgs. n. 159/2011 (revocazione per dimostrare il difetto originario dei presupposti), piuttosto che ai sensi del comma 1; infine si fondano su una precedente pronuncia (Sez. 5, n. 19280) nella quale la questione sarebbe stata devoluta alla Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la questione sulle date di costituzione e sul momento di sviluppo economico delle società fosse stata già dedotta e valutata nel procedimento di prevenzione definito (richiamando la sentenza della Quinta Sezione n. 19280, che aveva dichiarato la questione inammissibile e aveva motivato che lo sviluppo economico rilevante era avvenuto a partire dall'inserimento nel sistema di aggiudicazione degli appalti a metà anni '90). Richiamando il principio espresso dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca), la Corte ha precisato che «prova nuova» ai fini della revocazione è solo quella sopravvenuta oppure quella anteriore ma incolpevolmente scoperta dopo la sentenza, mentre non rientra in tale nozione la prova deducibile e non dedotta nel precedente procedimento salvo impossibilità per forza maggiore. I ricorrenti non hanno dimostrato quando avrebbero avuto conoscenza del presunto fatto nuovo. Per l'inammissibilità sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 28

    In ogni caso la revocazione può essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura

    La norma ammette la revocazione solo per "prova nuova" atta a dimostrare il difetto originario dei presupposti; la giurisprudenza distingue tra prova sopravvenuta, prova preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la decisione, e prova deducibile ma non dedotta (questa ultima non consente la revocazione salvo forza maggiore).

  • Sez. U., n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)

    Si chiarisce il concetto di "prova nuova" ai fini della revocazione della confisca di prevenzione: rilevante è la prova sopravvenuta o la prova preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la pronuncia; non è "nuova" la prova che fosse deducibile e non dedotta nel procedimento di prevenzione, salvo forza maggiore.

  • Sez. V, n. 19280 (pronuncia indicata nel procedimento di prevenzione)

    "...le società del Tarantolo avevano avuto uno sviluppo economico effettivo solo a partire dal loro coinvolgimento nell'aggiudicazione degli appalti pubblici... e, poi, a partire dalla metà degli anni '90..."

    La precedente decisione aveva già esaminato e ritenuto non rilevante, ai fini della revocazione, la pretesa anteriore costituzione societaria rispetto al periodo di pericolosità, valutando come determinante l'effettivo sviluppo economico collegato all'inserimento nel sistema di aggiudicazione degli appalti; ciò preclude la rinnovata deduzione della stessa questione.

Massime di principio

  • La revocazione della confisca di prevenzione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 è ammessa solo in presenza di "prova nuova": prova sopravvenuta o prova preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la pronuncia; non rientrano le prove che erano deducibili nel procedimento originario ma non dedotte, salvo forza maggiore.
  • Se la stessa questione è stata già dedotta e valutata nel procedimento di prevenzione (o in una precedente impugnazione), essa è preclusa e la relativa nuova richiesta è normalmente dichiarata inammissibile per rinnovata deduzione di fatti giaù decisionali.
  • Chi chiede la revocazione ha l'onere di specificare e dimostrare quando e come è venuto a conoscenza della presunta prova nuova; la mancata indicazione del momento di acquisizione della conoscenza è un elemento che porta all'inammissibilità.
  • Distinguere chiaramente se ci si appella al comma 1 (prove sopravvenute) o al comma 2 (revocazione per difetto originario dei presupposti): occorre motivare la natura "nuova" della prova e la sua idoneità a dimostrare il difetto originario.
  • Le pronunce consolidate della Cassazione che hanno già valutato la stessa questione costituiscono ostacolo alla riproposizione dello stesso motivo; prima di proporre revocazione verificare la presenza di osta di preclusione o di decisa giurisprudenza sul punto.

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