Cassazione Civile, Ordinanza n. 13262/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio da parte dei ricorrenti e della relativa accettazione da parte della società controricorrente. Richiamato l'art. 390 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione; le spese risultano compensate secondo quanto concordato tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
I due ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma indicata in epigrafe. Dal testo disponibile non emerge l'oggetto sostanziale della controversia definita dalla sentenza impugnata, né i motivi specifici del ricorso. In sede di legittimità, tuttavia, i ricorrenti hanno successivamente rinunciato agli atti del giudizio e la società controricorrente ha accettato la rinuncia, con previsione di compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
"Visto l’art. 390 c.p.c."
La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, se accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del processo.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio in cassazione, quando sia validamente formulata e accettata dalla parte costituita, comporta l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione per rinuncia accettata, la Corte non decide nel merito della controversia e prende atto dell'accordo processuale delle parti anche in ordine alle spese.
Come è indicizzato
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