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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36484/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 24 novembre 2025 della Corte di appello di Catanzaro, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con pena non indicata nel testo. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente detenuta, contestando che fosse provata la finalità di spaccio. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano aspecifiche, reiterative di quelle già formulate e non confrontate con le argomentazioni della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale avesse spiegato in modo pertinente la destinazione almeno parziale allo spaccio, valorizzando il rinvenimento di 219 dosi di hashish, di un bilancino di precisione, di materiale per il confezionamento e di un biglietto con indicazioni di cifre e quantitativi. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la destinazione della sostanza stupefacente a fini diversi dall'autoconsumo non configura una causa di non punibilità, ma è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, sicché non è onere dell'imputato darne la prova, ma grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la finalità di spaccio.

    La destinazione allo spaccio, anziché all’autoconsumo, è elemento costitutivo della fattispecie: la prova incombe sull’accusa e non sull’imputato. La valutazione della destinazione compete al giudice di merito sulla base delle circostanze oggettive e soggettive, ed è sindacabile in cassazione nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Massime di principio

  • Nella fattispecie di detenzione di stupefacenti contestata, la destinazione a fini diversi dall’autoconsumo è elemento costitutivo e non causa di non punibilità; spetta quindi all’accusa provarne la finalità di spaccio.
  • Quando la condotta non indica di per sé l’immediatezza del consumo, la destinazione della sostanza va valutata dal giudice di merito considerando complessivamente le circostanze oggettive e soggettive del fatto. In sede di legittimità la valutazione è sindacabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • Sono inammissibili per aspecificità i motivi di ricorso che si limitano a riproporre doglianze già formulate e non si confrontano con le argomentazioni della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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