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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25229/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Il provvedimento richiama una sentenza di merito già sfavorevole all'imputato e non modifica la decisione di condanna pronunciata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, deducendo un unico motivo relativo alla configurabilità del concorso ex art. 110 c.p. nelle condotte di reato "collettive" poste in essere all'interno del penitenziario in cui egli era detenuto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, in quanto riproduttivo di censure già esaminate e disattese nel merito, e manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata avrebbe già svolto un'adeguata analisi degli elementi di fatto posti a base dell'affermazione di responsabilità. Il testo non indica la specifica fattispecie incriminatrice oggetto del giudizio di merito, ma solo il tema del concorso di persone nelle condotte contestate in carcere.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come base del motivo di ricorso sul concorso di persone nel reato; la Corte ritiene la censura generica e già disattesa nel merito.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • La deduzione relativa al concorso di persone nel reato deve misurarsi con l'accertamento di fatto compiuto nei precedenti gradi di giudizio; se la sentenza di merito offre una motivazione puntuale e coerente sugli elementi che sorreggono la responsabilità, la doglianza meramente assertiva è manifestamente infondata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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