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Sentenza

Sentenza del 16/12/2016 n. 6941 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Capacità di processuale - Capacità di stare in giudizio dell'ufficio locale dell'Agenzia.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la capacità dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di stare in giudizio e la validità dell'atto d'appello sottoscritto dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente. È stato contestato che il sottoscrittore fosse privo di una speciale procura o di un potere idoneo a rappresentare l'ufficio. La questione è stata risolta affermando che l'ufficio locale è parte processuale e dispone della capacità di stare in giudizio; il direttore e il responsabile del reparto competente sono considerati legittimati in via generale, senza necessità di una procura speciale.

La decisione

L'appello dell'ufficio deve ritenersi ammissibile quando non sia contestata la provenienza dell'atto dall'ufficio competente. La contestazione della capacità processuale o della legittimazione del sottoscrittore non è sufficiente in astratto: occorre eccepire e provare concretamente che il firmatario non apparteneva all'ufficio appellante oppure che vi sia stata usurpazione del potere di impugnare la sentenza. In assenza di tale prova, l'atto processuale resta valido.

Norme richiamate

  • Art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Riconosce la qualità di parte processuale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso.

  • Art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Attribuisce all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate la capacità di stare in giudizio, tramite il direttore o altra persona preposta al reparto competente, considerata generalmente delegata a sostituire il direttore nelle relative competenze, senza necessità di procura speciale.

Massime di principio

  • Gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate possono partecipare autonomamente al processo tributario e proporre impugnazioni quando l'atto proviene dall'ufficio competente.
  • La sottoscrizione dell'atto da parte del direttore o del responsabile del reparto competente è normalmente sufficiente e non richiede una procura speciale separata.
  • Chi contesta la validità dell'atto deve fornire elementi concreti che dimostrino la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o l'usurpazione del potere di impugnazione; una contestazione generica non è sufficiente.
  • In situazioni analoghe, la provenienza dell'atto dall'ufficio competente fa presumere la regolarità della rappresentanza processuale, salvo prova contraria specifica.

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