Cassazione Penale, Sentenza n. 09182/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione dall imputazione di tentata induzione indebita prevista dall art. 319-quater c.p.. Si contestava che Casartelli, mentre un suo sottoposto (Christian Rocca) era in procinto di elevare una contravvenzione a carico di Cristian De Maria, si era fatto mettere il telefono dal sottoposto e, dichiarando che il soggetto controllato era un suo amico, aveva tentato di indurlo a non elevare la contravvenzione o a contestare una sanzione piu lieve. Il pubblico ministero eccepiva che tale comportamento, specie considerata la posizione gerarchica di Casartelli e la presunta abitudine a simili condotte, costituiva tentata induzione indebita e che il giudice di merito aveva errato nel ritenere assente il reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero. Ha confermato che, sebbene la condotta di Casartelli fosse estranea al corretto svolgimento delle funzioni e potenzialmente rilevante sul piano disciplinare o come contributo morale a un illecito altrui, mancavano gli elementi costitutivi del reato di induzione indebita. In particolare non si è riscontrata una richiesta perentoria, insistente o tale da porre il destinatario in condizione di soggezione, né la prospettazione, anche implicita, di un vantaggio indebito per il pubblico ufficiale destinatario dellinduzione. Il breve colloquio telefonico si era risolto in una mera raccomandazione senza seguito e senza offerta di utilita al sottoposto; pertanto la fattispecie di cui all art. 319-quater c.p. non era integrata.
Norme richiamate
Per la configurabilita del reato di induzione indebita, anche nella forma tentata, e necessario che il pubblico agente, abusando della qualita o dei poteri, ponga il destinatario in uno stato di potenziale soggezione mediante una richiesta perentoria e insistente e prospetti almeno implicitamente un vantaggio indebito per il destinatario della richiesta
Giurisprudenza Sezioni Unite, sentenza Maldera (Sez. U. n. 12228 del 24/10/2013)
Definisce gli elementi tipici dell induzione indebita: abuso della qualita o dei poteri, richiesta perentoria e insistente che determini soggezione e prospettazione di una forma di vantaggio indebito; differenzia la mera raccomandazione dall induzione tipica
Decisione della stessa Sezione 6, n. 21943 del 7/2/2024 (relativa alla misura cautelare)
Nel precedente provvedimento relativo alle misure cautelari si era gia ritenuta la carenza degli elementi costitutivi del reato in relazione allo stesso episodio, sottolineando l assenza di minaccia implicita, di richieste insistenti e di prospettazione di vantaggi per il destinatario
Giurisprudenza Sez.6, n. 40428 del 22/6/2023 (Marra)
Richiamata per affermare che la mera raccomandazione o segnalazione non ha di per sé efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo e, salvo comportamenti coercitivi o positivi ulteriori, puo integrare al piu concorso morale o illecito disciplinare ma non automaticamente induzione indebita
Massime di principio
- Per integrare l art. 319-quater c.p., anche nella forma tentata, servono tre elementi principali: abuso della qualita o dei poteri, richiesta perentoria/insistente che ponga in stato di soggezione, e prospettazione di un vantaggio indebito per il destinatario della richiesta
- Una semplice 'raccomandazione' o la segnalazione di un interesse personale, anche se proveniente da un superiore gerarchico, non e di per se idonea a integrare l induzione indebita se manca la pressione psicologica e la prospettazione di un vantaggio
- La valutazione e fattuale: durata del contatto, modalita espressive, numero di sollecitazioni e presenza di coercizione o promesse di vantaggi sono elementi decisivi per distinguere tra illecito penale e mera anomalia disciplinare
- Nel caso di tentativo, il giudice deve verificare se la condotta tentata conteneva gli elementi tipici del reato; l assenza di uno di questi elementi porta all esclusione della rilevanza penale
- Condotte che consistono in contributo morale o sollecitazioni senza prospettazione di utilita possono rilevare sul piano disciplinare o come concorso morale, ma non necessariamente come induzione indebita penalmente rilevante
- Richieste criptiche o implicite richiedono prova che il destinatario abbia effettivamente percepito una prospettazione di vantaggio o un vincolo di soggezione, non basta l interpretazione soggettiva dell agente che ha formulato la richiesta
- In situazioni analoghe e consigliabile valutare contestualmente profili penali e disciplinari: l assenza di rilevanza penale non esclude sanzioni amministrative o disciplinari per violazione dei doveri d ufficio
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