Cassazione Penale, Sentenza n. 4806/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che, in sede di riesame, aveva confermato il sequestro probatorio di 25.950 euro trovati nella disponibilità del ricorrente, ritenuti pertinenti al reato di ricettazione in concorso. Il ricorrente deduceva vizio della motivazione per non aver ritenuto probatoria la documentazione presentata a dimostrazione della legittima provenienza del denaro e sosteneva che era presente solo il mero possesso senza altri elementi indicativi di illecito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, rilevando che il Tribunale di Milano aveva adeguatamente motivato la decisione evidenziando circostanze che andavano oltre il mero possesso: il confezionamento in mazzette, il fatto che la somma fosse portata nel marsupio e non custodita in casa, il tentativo di fuga e gli atti di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché le versioni contrastanti del ricorrente sulla provenienza del denaro non sostenute da documentazione probante. In ragione della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro le ordinanze di riesame avverso misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge; la Corte richiama tale limite per escludere il sindacato sulle valutazioni di merito e sui vizi logici della motivazione.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Individua i vizi di motivazione non sindacabili in cassazione se riguardano questioni di fatto e logica probatoria; la Corte utilizza tale principio per qualificare la doglianza del ricorrente come mera contestazione motivazionale non rilevante in sede di legittimità.
Giurisprudenza su riciclaggio/ricettazione (Sez.2, sent. n.16012 del 14/03/2023 citata)
Richiamato il principio secondo cui è integrato il reato quando, per luogo e modalità di occultamento, risulti certa la provenienza illecita di rilevanti somme, senza necessità dell'accertamento giudiziale del reato presupposto; la Corte lo usa come parametro logico per valutare la pertinenza del denaro al reato contestato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame su misure reali è ammesso solo per violazione di legge: non è il luogo per rimettere in discussione valutazioni di fatto o la logica probatoria del giudice di merito.
- Per resistere al sequestro probatorio di denaro occorre produrre prove documentali solide e coerenti sulla legittima provenienza; il mero possesso raramente basta a recuperare il denaro sequestrato quando sussistono elementi concreti di sospetto.
- Circostanze fattuali quali il confezionamento in mazzette, il trasporto occulto (es. marsupio), il luogo e le modalità del rinvenimento, comportamenti elusivi (fuga, resistenza) e dichiarazioni contrastanti costituiscono indici rilevanti di pertinence a reato e possono giustificare il sequestro.
- La via corretta per contestare l'apprezzamento probatorio è nel merito davanti al giudice di merito (es. riesame o giudizio), ma in Cassazione è necessario dimostrare vizi di legge o vizi motivazionali talmente gravi da configurare la nullità dell'iter argomentativo (apparato motivazionale mancante o incomprensibile).
- Chi propone ricorso infondato o manifestamente inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese e ad una sanzione alla Cassa delle Ammende; valutare bene la fondatezza prima di procedere in Cassazione.
- In situazioni analoghe, la miglior difesa preventiva è la tenuta e produzione tempestiva di documentazione bancaria, contrattuale o fiscale che dimostri origine lecita di somme rilevanti e la coerenza delle dichiarazioni rese agli investigatori.
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