Sentenza n. 16114/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento, previa sospensione - del provvedimento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Direzione Acquisti, sottoscritto dalla Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dott.ssa Cristiana De Silvio in data 4 agosto 2026, avente ad oggetto l’esclusione di Venturi Autospurghi S.r.l. dalla procedura DAC.0785.2025 - CIG BB495034CD, comunicato mediante nota ex art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023 e messaggio del Portale Acquisti RFI del 5 agosto 2026, ore 09:40; - del verbale della Commissione di gara del 15 giugno 2026 e di ogni successivo verbale, nota, prospetto, calcolo, parere o atto istruttorio concernente la verifica dell’equivalenza tra il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, codice CNEL I100, applicato dalla ricorrente e il CCNL Servizi Ambientali, codice CNEL K540, nella parte in cui abbiano contenuto lesivo; - della nota RFI prot. RFI_DAC\A0011\P\2026\0004141 del 26 giugno 2026, ove e per quanto occorra, nella parte in cui ha conformato il subprocedimento di verifica senza rappresentare alla ricorrente i profili professionali e i criteri comparativi poi assunti come decisivi nel provvedimento di esclusione; - di ogni atto successivo all’esclusione, allo stato non conosciuto, relativo alla graduatoria, alla proposta di aggiudicazione, all’aggiudicazione, alla consegna anticipata, alla stipulazione o all’esecuzione del contratto in favore di Spaggiari Espurghi S.r.l.; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, nella parte lesiva degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura di gara DAC.0785.2025 per mancata dimostrazione dell’equivalenza delle tutele economiche tra il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione applicato dall’impresa e il CCNL Servizi Ambientali indicato dalla lex specialis
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esclusione disposta da RFI il 4 agosto 2026, contestando la verifica di equivalenza tra il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (CNEL I100) applicato nell’offerta e il CCNL Servizi Ambientali (CNEL K540) indicato dalla lex specialis. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 11 e 110 e dell’Allegato I.01 del d.lgs. 36/2023, nonché difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento e motivazione non riproducibile, per l’asserita incoerenza delle corrispondenze professionali ed economiche e la mancata indicazione di criteri e dati numerici; 2) violazione delle regole sul contraddittorio, perché RFI non avrebbe previamente contestato le corrispondenze professionali proposte né comunicato i criteri tecnici poi posti a fondamento dell’esclusione; 3) travisamento e difetto di istruttoria nella comparazione delle mansioni, per mancato esame delle prestazioni concretamente richieste e della struttura di contratto aperto; 4) violazione del metodo di comparazione economica previsto dall’art. 4 dell’Allegato I.01, difetto di motivazione numerica e mancata disponibilità dei conteggi e delle componenti retributive considerate; 5) illegittimità derivata degli atti successivi della procedura, inclusi graduatoria, aggiudicazione ed eventuale contratto. RFI e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità, sostenendo che le censure sollecitassero un sindacato sostitutivo su valutazioni tecnico-discrezionali; nel merito, hanno rilevato che la stessa dichiarazione della ricorrente riconosceva uno scostamento retributivo e cercava di colmarlo con l’indennità di trasferta.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione d’inammissibilità: il controllo giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali non sostituisce la valutazione amministrativa, ma verifica la correttezza dell’iter logico, la completezza dell’istruttoria, la coerenza della motivazione e il rispetto di ragionevolezza, proporzionalità e non arbitrarietà. Nel merito ha respinto il ricorso. La ragione assorbente è che la ricorrente aveva ammesso uno scostamento retributivo a favore del CCNL indicato dalla lex specialis e aveva sostenuto l’equivalenza valorizzando l’indennità di trasferta. Ai fini della comparazione economica, l’art. 4 dell’Allegato I.01 impone invece di considerare le componenti fisse della retribuzione globale annua, escludendo quelle variabili; l’indennità di trasferta, collegata allo svolgimento concreto della prestazione e di natura variabile, non può quindi colmare il differenziale. Esclusa tale voce, lo scostamento non contestato è sufficiente a sorreggere l’esclusione per mancata dimostrazione dell’equivalenza economica. Sono rimaste assorbite le censure sulle corrispondenze professionali, sul contraddittorio e sugli ulteriori profili istruttori, perché anche se fondate non avrebbero rimosso l’autonoma e assorbente ragione di esclusione. La ricorrente è stata condannata a rifondere a RFI € 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti; spese compensate con la controinteressata.
Norme richiamate
art. 11, comma 4, d.lgs. 36/2023
L’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, consente infatti all’operatore economico di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante soltanto a condizione che siano garantite tutele equivalenti a quelle assicurate dal contratto assunto quale parametro di riferimento.
L’operatore può applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante soltanto se dimostra che esso garantisce tutele equivalenti.
art. 4 dell’Allegato I.01 al d.lgs. 36/2023
Ai fini della verifica dell’equivalenza economica, l’art. 4 dell’Allegato I.01 al medesimo decreto legislativo prevede espressamente che la comparazione debba essere effettuata con riguardo alle componenti fisse della retribuzione globale annua, con esclusione delle voci variabili.
La comparazione economica deve riguardare le componenti fisse della retribuzione globale annua e non può includere emolumenti variabili, quali l’indennità di trasferta, per colmare differenze retributive.
artt. 60 e 120, comma 5, c.p.a.
All’udienza in camera di consiglio del 6 ottobre 2026, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a. in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, dopo aver avvisato le parti della possibilità di tale definizione.
Massime di principio
- Nella verifica dell’equivalenza economica tra il CCNL applicato dall’operatore e quello indicato dalla stazione appaltante, il confronto deve essere svolto sulle componenti fisse della retribuzione globale annua, con esclusione delle voci variabili. Un’indennità di trasferta, in quanto collegata al concreto svolgimento della prestazione e variabile, non può essere computata per compensare un differenziale retributivo.
- La mancata dimostrazione dell’equivalenza economica delle tutele, quando risulti uno scostamento retributivo non contestato e l’equivalenza sia stata sostenuta computando una voce variabile esclusa dal criterio legale di comparazione, costituisce un’autonoma e assorbente ragione giustificatrice dell’esclusione.
- Le valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione sono sindacabili dal giudice quanto alla correttezza dell’iter logico, alla completezza dell’istruttoria, alla coerenza della motivazione e al rispetto di ragionevolezza, proporzionalità e non arbitrarietà, senza che ciò comporti la sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa.
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