Cassazione Penale, Sentenza n. 36562/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena sostenendo che la revoca è illegittima perché non si è tenuto conto della sua istanza, relativa a condanne per truffa, per il riconoscimento della continuazione. Arata ha sostenuto che, in caso di accoglimento della continuazione, la pena complessiva sarebbe stata rideterminata e potrebbe rientrare nei limiti che permettono l'applicazione della sospensione condizionale, rendendo quindi impropria la revoca adottata dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la richiesta di riconoscimento della continuazione fosse ancora sub judice (non decisa) e che, pertanto, la revoca della sospensione condizionale adottata dal giudice dell'esecuzione fosse legittima in presenza dei presupposti esistenti al momento dell'ordinanza. La Corte ha precisato che, se in futuro la domanda ai sensi dell'art. 671 c.p.p. dovesse essere accolta, il giudice dell'esecuzione dovrà riesaminare la concedibilità del beneficio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferito alla procedura per il riconoscimento della continuazione in executivis: la Corte osserva che la domanda era ancora sub judice e che tale situazione non impediva la legittima revoca della sospensione condizionale adottata in base ai presupposti già esistenti. Se la richiesta ex art. 671 c.p.p. fosse accolta successivamente, il giudice dell'esecuzione dovrà valutare nuovamente la concedibilità del beneficio.
Usato per la condanna alle spese processuali: la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese in applicazione di tale norma, essendo il ricorso rigettato.
Massime di principio
- La presentazione di una istanza per il riconoscimento della continuazione fra sentenze, se ancora pendente (sub judice), non sospende automaticamente gli effetti di una precedente decisione del giudice dell'esecuzione: la revoca della sospensione condizionale può essere legittimamente disposta se sussistono i presupposti al momento dell'ordinanza.
- Se, in un momento successivo, la domanda di riconoscimento della continuazione viene accolta, il giudice dell'esecuzione dovrà rivalutare la situazione e la eventuale riconcessione della sospensione condizionale alla luce della nuova determinazione della pena complessiva.
- In sede di impugnazione avverso la revoca della sospensione condizionale, il ricorso è infondato quando si fonda su un'ipotesi futura (accoglimento della continuazione) che al momento della decisione non si è ancora verificata.
- La mancata decisione sulla continuazione non impedisce al giudice dell'esecuzione di adottare provvedimenti immediati (es. revoca del beneficio) basati sui fatti e sulle condanne già accertate; i rimedi e le valutazioni successive restano comunque possibili in caso di mutamento delle condizioni giuridiche.
- In caso di rigetto del ricorso, è possibile la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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