Cassazione Penale, Ordinanza n. 32736/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per guida in stato di ebbrezza. Ha dedotto: (1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, sostenendo l'inutilizzabilità degli accertamenti etilometrici per violazione delle norme sul compimento degli accertamenti urgenti; (2) mancanza o illogicità della motivazione, contestando le risultanze probatorie anche alla luce della deposizione del consulente tecnico della difesa, dell'agente operante e della precedente sentenza di primo grado; (3) ulteriore vizio motivazionale, soprattutto in ordine alla ritenuta aggravante dell'avere provocato un incidente stradale. La censura centrale riguardava dunque sia la validità dell'alcoltest sia la tenuta logica della motivazione sulla dinamica del sinistro e sul collegamento con lo stato di ebbrezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: il primo perché riproponeva questioni di merito già disattese con motivazione coerente, insindacabile in sede di legittimità; il secondo perché, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza e spetta alla difesa allegare e dimostrare specifici vizi dello strumento, dell'omologazione o dei controlli, onere non assolto; è stato inoltre escluso che richiami teorici alla curva di Widmark possano infirmare il risultato dell'esame; il terzo perché la Corte territoriale aveva motivato logicamente sulla sussistenza dell'aggravante dell'incidente stradale, valorizzando la collisione con altro veicolo e una cabina elettrica e la riconducibilità del sinistro alla ridotta capacità di guida dovuta al tasso alcolemico elevato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada
fattispecie di guida in stato di ebbrezza con rilevanza del tasso alcolemico elevato e dell'aggravante collegata all'avere provocato un incidente stradale; la decisione conferma la responsabilità già accertata nei gradi di merito.
art. 354, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato dalla difesa per contestare la legittimità degli accertamenti urgenti; la Corte rileva che gli accertamenti furono eseguiti correttamente dagli agenti intervenuti per ragioni di urgenza.
art. 113 disp. att. cod. proc. pen.
invocato come parametro di legittimità degli accertamenti urgenti; la censura è stata ritenuta infondata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura del compendio probatorio e la sostituzione della propria valutazione a quella del giudice di merito quando il ricorrente solleciti una diversa ricostruzione dei fatti.
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza; spetta alla difesa allegare specifici elementi idonei a dimostrare vizi dello strumento, dell'omologazione o dei controlli prescritti.
- Il mero richiamo a modelli teorici astratti, come la curva di Widmark, non basta a dimostrare l'inaffidabilità del risultato dell'etilometro, ove non sia supportato da concreti vizi dell'accertamento.
- L'aggravante dell'avere provocato un incidente stradale è configurabile quando la motivazione accerti in modo logico il nesso tra la condotta di guida alterata e la collisione, in assenza di cause alternative apprezzabili.
- In sede di legittimità sono sindacabili solo illogicità manifeste della motivazione, non già le censure che mirano a una nuova valutazione delle prove testimoniali o tecniche.
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