Sentenza n. 1337/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del Provvedimento della Prefettura di Ravenna, emesso in data 1 dicembre 2022, notificato alla ricorrente in data 24 gennaio 2023, con il quale è stata rigettata l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 legge 5.02.1992 n. 91, rubricata al n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di concessione della cittadinanza italiana per residenza e matrimonio ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992, motivato sulla base di precedenti penali e di un parere sfavorevole della Questura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza deducendo, con il primo motivo, la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 6, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 91/1992, sostenendo che i precedenti penali richiamati dall'amministrazione non avrebbero dovuto essere considerati ostativi. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera c), della medesima legge, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, il travisamento dei fatti e l'eccesso di potere, lamentando che l'amministrazione avrebbe omesso di valutare il radicato inserimento della ricorrente nel tessuto sociale italiano e avrebbe fondato il diniego sulla sola astratta tipologia dei reati e su una presunta pericolosità, senza considerare le circostanze concrete rappresentate nel procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi perché connessi. Ha ritenuto che nei procedimenti di concessione della cittadinanza l'amministrazione disponga di un'amplissima discrezionalità nel valutare lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, considerando le condizioni lavorative, economiche, familiari e l'irreprensibilità della condotta. Il conferimento dello status civitatis richiede che non sussistano dubbi o ombre di inaffidabilità, anche in prospettiva futura, quanto all'adesione ai valori costituzionali. Il sindacato giurisdizionale è pertanto estrinseco e riguarda la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, nonché la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione avesse correttamente e non manifestamente illogicamente valutato i precedenti penali della ricorrente ai fini del giudizio prognostico sull'assenza di rischi per la comunità. Le risultanze penali possono essere valutate negativamente sul piano amministrativo anche indipendentemente dagli esiti del procedimento penale, poiché non sono utilizzate per irrogare una sanzione, ma per formulare un giudizio sull'assimilazione dei valori dell'ordinamento e sulla futura integrazione. Le relative valutazioni operano su un piano autonomo rispetto a quello penale e possono fondarsi anche su un fondato sospetto. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana richiesta dalla ricorrente.
art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), l. 91/1992
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa natura non ostativa dei precedenti penali e all'omessa valutazione del suo inserimento sociale; il TAR ha ritenuto legittima la valutazione amministrativa prognostica fondata sulle risultanze penali e sull'affidabilità complessiva.
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per carenza e inadeguatezza della motivazione; il TAR ha ritenuto sussistente una motivazione logica, coerente e ragionevole.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana l'amministrazione esercita un'amplissima discrezionalità valutativa circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, considerando complessivamente condizioni lavorative, economiche, familiari e irreprensibilità della condotta.
- La concessione della cittadinanza presuppone che non sussistano dubbi o ombre di inaffidabilità del richiedente, anche in prospettiva prognostica, rispetto alla sua piena adesione ai valori costituzionali dell'ordinamento italiano.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza è estrinseco e si limita a verificare la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
- Le risultanze penali possono essere valutate negativamente dall'amministrazione nel procedimento di concessione della cittadinanza anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale, perché rilevano non per l'irrogazione di una sanzione, ma per la formulazione del giudizio sull'assimilazione dei valori dell'ordinamento e sulla futura integrazione del richiedente.
- La valutazione amministrativa sull'affidabilità e sull'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento opera su un piano autonomo rispetto alla responsabilità penale, sicché il diniego di cittadinanza può fondarsi su un fondato sospetto, senza che sia necessario il medesimo standard probatorio richiesto per una condanna penale.
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