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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21070/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, deducendo un vizio nella qualificazione giuridica del fatto contestato: secondo la difesa, il fatto descritto nell'imputazione non integrerebbe il reato di rapina. La Corte rileva però che la censura mira a contestare una qualificazione giuridica non manifestamente errata e quindi non deducibile in cassazione nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; l'imputazione, infatti, descriveva una condotta di percosse alla persona offesa con un pugno alla mandibola, sicché non ricorre un errore manifesto, palesemente eccentrico rispetto al capo d'imputazione.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Osserva che, nelle sentenze ex artt. 444 ss. c.p.p., la possibilità di ricorrere per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, ossia quando la qualificazione risulti immediatamente e senza margini di opinabilità palesemente eccentrica rispetto al contenuto dell'imputazione. Poiché nel caso concreto l'addebito descriveva una percosse alla persona offesa con un pugno alla mandibola, la doglianza non supera tale soglia. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 444 ss. c.p.p.

    richiamano il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito si colloca la sentenza impugnata

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo in caso di errore manifesto

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 616 c.p.p. in tema di sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per contestare qualificazioni giuridiche che, pur eventualmente controvertibili, non risultino palesemente eccentriche rispetto al contenuto dell'imputazione.
  • Ai fini della verifica dell'errore manifesto, la Corte guarda al contenuto concreto del capo di imputazione e valuta se la qualificazione censurata sia incompatibile in modo evidente con i fatti descritti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza dei presupposti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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