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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10494/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo che aveva riconosciuto la riparazione per ingiusta detenzione per i periodi 17/09/2009-11/11/2011 e 31/01/2015-25/02/2015. Il Procuratore Generale ha dedotto erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p. e carenza di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)), sostenendo che il giudice della riparazione non abbia adeguatamente valutato e motivato l'esistenza della condizione ostativa rappresentata dal dolo o dalla colpa grave del ricorrente, alla luce delle dichiarazioni accusatorie (Stjernquist, Fontana), dei ritardi e del comportamento processuale dell'imputato (silenzio, mancata iniziativa verso la ritrattazione della testimone) e dei contatti con soggetti di sospetta illiceità (es. Giovanni Bonanno).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio. La Cassazione ha censurato l'omissione motivazionale della Corte territoriale sulla condizione ostativa della colpa grave e ha disposto che il giudice di merito esamini compiutamente, con adeguata motivazione, la possibile incidenza causale delle condotte processuali ed extraprocessuali del ricorrente (inclusi i contatti con persone coinvolte in attività illecite) sulla decisione di applicare la custodia cautelare. Ha inoltre richiamato l'impossibilità di considerare il semplice silenzio dell'indagato come colpa lieve alla luce della modifica normativa e della giurisprudenza recente; le spese del giudizio di legittimità saranno regolate dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina della riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ricorda che l'esistenza di dolo o colpa grave del richiedente rappresenta causa ostativa all'indennizzo e deve essere valutata dal giudice della riparazione con motivazione specifica.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Indica il giudice competente per la domanda di riparazione (il giudice adito); richiamato per inquadrare la competenza della Corte d'appello quale organo investito della domanda.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiama il vizio di diritto relativo all'erronea applicazione della norma sul procedimento di riparazione (criterio di impugnazione utilizzato dal ricorrente).

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiama il vizio per insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata; la Cassazione ha accertato l'omissione motivazionale sulla valutazione della colpa grave.

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che tutela l'esercizio del diritto di difesa (facoltà di non rispondere); la Cassazione segnala che il silenzio difensivo non può essere usato automaticamente per escludere il diritto all'indennizzo secondo la giurisprudenza recente.

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lett. b)

    Modifica normativa richiamata per precisare che il silenzio dell'indagato non costituisce ipotesi di colpa lieve ai fini della riduzione dell'indennizzo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice è tenuto a verificare d'ufficio l'assenza di dolo o colpa grave e a motivare specificamente la propria valutazione.
  • La valutazione della colpa grave richiede l'esame sia di condotte extra-processuali (es. frequentazioni ambigue) sia di condotte processuali (es. autoincolpazioni o silenzi consapevoli), ma il giudice della riparazione deve valutare se tali comportamenti abbiano concorso a creare la falsa apparenza di responsabilità penale, non se integrino reato.
  • Quando la parte resistente solleva specifiche eccezioni di fatto (es. contatti con soggetti illeciti, comportamenti omissivi), il giudice della riparazione ha l'onere motivazionale di affrontare e valutare puntualmente tali argomentazioni.
  • Dopo la modifica normativa del 2021 e la giurisprudenza successiva, il semplice esercizio della facoltà di non rispondere non può essere considerato di per sé colpa lieve da usare per ridurre o escludere l'indennizzo.
  • La frequentazione o i contatti con persone note per attività illecite possono costituire indizi idonei a far emergere la concausalità rispetto alla custodia cautelare, ma devono essere valutati e motivati caso per caso dal giudice.

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