Cassazione Penale, Ordinanza n. 06482/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo il reato specifico oggetto della condanna, ma la responsabilità penale dell'imputato resta ferma per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 31/05/2024, contestando unicamente la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e deducendo anche un travisamento della prova. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo si limitava a riprodurre pedissequamente le doglianze già prospettate in appello e già disattese, senza offrire una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto generico il richiamo al travisamento della prova, trattandosi in realtà di una censura sul compendio probatorio e non di un vizio effettivo della motivazione. La Corte ha quindi ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici e che le conclusioni di colpevolezza fossero coerenti con gli atti richiamati.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione delle censure già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito, senza una specifica e argomentata critica alla motivazione impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico o apparente: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a base della decisione di merito.
- La deduzione di travisamento della prova è inammissibile quando, sotto tale etichetta, si contesti in realtà la valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di merito, se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente e giuridicamente coerente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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