Cassazione Civile, Ordinanza n. 33023/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Due proprietari di locali agivano per ottenere il risarcimento dei danni causati da infiltrazioni di acque nere provenienti dal bagno sovrastante di proprietà della società convenuta. Il Giudice di pace accoglieva la domanda e condannava la società al pagamento di euro 600. In appello, il Tribunale dichiarava la nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del primo grado, ritenendo invalida la notifica eseguita a mezzo posta con deposito ex art. 140 c.p.c. nei confronti di una società, in assenza di una persona abilitata alla ricezione e senza ricorso alle forme dell’art. 145 c.p.c.; annullava quindi la sentenza di primo grado e rimetteva le parti davanti al giudice di pace, compensando le spese di lite con riferimento all’esito della lite e alla natura della decisione. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 13 d.l. n. 132/2014 conv. in l. n. 162/2014, deducendo che la compensazione delle spese fosse immotivata e comunque non giustificata dall’esito della lite e dalla natura della decisione dopo la riforma dell’art. 92 c.p.c.; (2) violazione degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c., per omessa motivazione sulla compensazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi: ha confermato che la notifica alla società era nulla perché effettuata con modalità non consentite, ma ha censurato la motivazione del Tribunale sulla compensazione delle spese, giudicata meramente apparente e basata su formule di stile, inidonee a spiegare la concreta ragione della deroga alla regola di soccombenza, tanto più nel quadro della disciplina dell’art. 92 c.p.c. riformata e alla luce della sentenza costituzionale n. 77/2018. Pur rilevando che l’errore notificatorio non era esclusivamente imputabile agli attori, ma anche all’agente postale, la Corte ha confermato la correttezza sostanziale della compensazione e, cassata la sentenza limitatamente al capo sulle spese, ha deciso nel merito disponendo l’integrale compensazione delle spese dei due gradi di merito e del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito, ha compensato integralmente tra le parti le spese dei due gradi di merito e del giudizio di cassazione. Ha ritenuto fondata la censura sulla motivazione della compensazione: il Tribunale aveva usato una motivazione apparente, non sufficiente a giustificare la deroga alla regola di soccombenza. Tuttavia, valutando il merito della questione, la Corte ha considerato corretto il risultato della compensazione, perché l’errore nella notificazione non era imputabile soltanto agli attori, ma anche all’agente postale; pertanto ha sostituito la motivazione mancante e confermato la compensazione delle spese.
Norme richiamate
non è utilizzabile per la notificazione a una società/persona giuridica nei casi considerati dalla Corte
per la notificazione alle società occorrono le modalità proprie previste dalla norma; non risultava essere stata tentata la notifica con tali forme
il Tribunale, dichiarata la nullità della notifica, ha rimesso le parti davanti al giudice di pace
richiamato quale regola sulla soccombenza e sulla regolazione delle spese
la compensazione delle spese richiede una motivazione specifica; la formula generica sull'esito della lite e sulla natura della decisione non è sufficiente, specie dopo la riforma del 2014
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto come parametro del primo motivo per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
dedotto come parametro del secondo motivo per nullità/motivazione della sentenza
richiamato nel secondo motivo per omessa pronuncia/motivazione sulla compensazione delle spese
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
richiamato per la disciplina della compensazione delle spese successiva alla riforma dell'art. 92 c.p.c.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
indicati per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
sentenza Corte cost. n. 77 del 2018
richiamata come parametro rilevante per la disciplina della compensazione delle spese
Massime di principio
- La notificazione dell’atto introduttivo a una società deve avvenire secondo le forme previste per il destinatario persona giuridica; non è valida, nel caso considerato, la notifica eseguita con le modalità dell’art. 140 c.p.c. in luogo di quelle dell’art. 145 c.p.c., salvo che risultino indicate nell’atto le generalità del legale rappresentante.
- La declaratoria di nullità della notificazione non esonera il giudice dall’onere di motivare in modo concreto e non meramente apparente la compensazione delle spese di lite.
- Dopo la riforma dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese non può essere giustificata con formule di stile come il solo richiamo all’esito della lite e alla natura della decisione, ma deve emergere una ragione specifica e verificabile.
- Quando il vizio procedurale deriva da un errore non imputabile a una sola parte, ma concorre anche un comportamento di un ausiliario o dell’operatore postale, la compensazione integrale delle spese può risultare sostanzialmente corretta.
- In sede di legittimità, la Corte può cassare la decisione limitatamente al capo sulle spese e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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