Sentenza n. 14295/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della terminazione n. 23400 in data 12712/2022 del Direttore della Regione Emilia Romagna che individua le Aziende Fornitrici di dispostivi medici e le relative quote dovute dalle medesime alla Regione per ciascuno degli anni 2015,2016,2017,2018, comunicata il 13/12/2022, nella parte in cui include nel riparto la ricorrente; - della relativa comunicazione pervenuta via pec il 13/12/2022 prot. 1226260.U; - di tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenziali e comunque connessi al procedimento, fra i quali l'allegato A1 alla determinazione n. 23400 del 12/12/2022, oltre di ogni altro atto, allo stato non noto, con riserva di motivi aggiunti al ricorso nonché per quanto possa occorrere - del D.M. 6/7/2022, pubblicato in G.U. il 15/9/2022, adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, recante: “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,2016,2017,2018, il Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze ha certificato il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017e 2018 calcolato con riferimento ai dati di costo rilevati a consuntivo per ciascun anno come risultanti dal modello CE consolidato regionale alla voce BA0210- Dispositivi medici del modello di rilevazione del conto economico”; - del D.M. 6/10/2022, pubblicato in G.U. 26/10/2022, recante: “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, con il quale sono state definite le modalità procedurali per la definizione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, in applicazione dell'art. 18, comma I, del D.L. 9/8/2022 n. 115, convertito in legge 21/9/2022 n. 142.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e del pagamento delle somme dovute, che hanno fatto venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda di annullamento. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della complessità della fattispecie.
Atto impugnato: determinazione regionale di riparto delle quote di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relative agli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione della Regione Emilia-Romagna che la includeva tra le aziende tenute al pagamento delle quote di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, insieme alla relativa comunicazione, agli atti presupposti e ai decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022. Sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere articolati sotto plurimi profili. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo pagato le somme indicate dall'art. 7, comma 1, del D.L. 95/2025, convertito nella L. 118/2025.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando, per una sopravvenienza, viene meno l'interesse alla decisione; nel caso concreto il pagamento delle somme dovute ha determinato il venir meno dell'interesse della ricorrente.
art. 7, comma 1, D.L. 95/2025, convertito in L. 118/2025
La ricorrente ha dichiarato di aver effettuato il pagamento delle somme indicate da questa disposizione; tale pagamento è stato posto a fondamento della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 18, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in L. 21 settembre 2022, n. 142
È richiamato quale base normativa del procedimento di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018.
Massime di principio
- La sopravvenuta esecuzione dell'obbligazione economica oggetto degli atti impugnati può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione sulla domanda di annullamento, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e indica una sopravvenienza coerente con tale dichiarazione, il giudice può definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati.
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