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Sentenza

Sentenza n. 14297/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare d'Appello - Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell'Ippica - N. -OMISSIS-/2024 del -OMISSIS-, depositata in segreteria il -OMISSIS- e comunicata a mezzo PEC al difensore domiciliatario in data -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202502530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decisione della Commissione Disciplinare d’Appello che aveva confermato la squalifica di quattro mesi, la multa di 1.000 euro e il distanziamento del cavallo per positività all’acido tiludronico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (allenatore sanzionato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decisione disciplinare d’appello deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, poiché il Ministero aveva comunicato data, ora e luogo delle seconde analisi, ma non le modalità operative di partecipazione. Il ricorrente ha evidenziato che, secondo la prassi non contestata dall’amministrazione, il laboratorio comunicava tali modalità alla Procura di disciplina, la quale avrebbe dovuto inoltrarle agli interessati, mentre non vi era un rapporto diretto tra laboratorio e delegato dell’incolpato. È stata inoltre dedotta l’assenza di colpa, poiché il farmaco Tildren, contenente acido tiludronico, era stato somministrato al cavallo su prescrizione veterinaria; la ricetta indicava un termine di sospensione di 50 giorni e il cavallo era tornato alle corse dopo 58 giorni. La consulenza tecnica prodotta evidenziava che il farmaco poteva lasciare tracce residue oltre il termine di sospensione e che la quantità rilevata era minima e compatibile con la terapia. Il ricorrente ha altresì dedotto l’assenza di elementi indicativi di una somministrazione successiva o volontaria. Sono stati articolati quattro motivi complessivi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell’art. 10 del Regolamento, poiché la comunicazione di data, ora e luogo delle controanalisi non era sufficiente a garantire la partecipazione dell’incolpato quando le modalità operative dovevano essere trasmesse, secondo la prassi non smentita, dalla Procura di disciplina e non direttamente dal laboratorio. Non era quindi onere della scuderia acquisire autonomamente informazioni ulteriori, in assenza di un rapporto diretto con il laboratorio. È stato inoltre ritenuto fondato il motivo relativo all’assenza di colpa: la Commissione aveva erroneamente considerato che il cavallo fosse tornato alle corse otto giorni dopo la terapia, mentre il rientro era avvenuto 58 giorni dopo, oltre il termine di sospensione di 50 giorni indicato dal veterinario. La presenza minima di residui, compatibile con la terapia prescritta, e l’assenza di elementi circa una somministrazione successiva o volontaria escludevano gli elementi valorizzati per affermare la responsabilità disciplinare. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La decisione disciplinare d’appello è stata pertanto annullata; le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite

    La comunicazione relativa alle seconde analisi deve consentire una partecipazione effettiva dell’incolpato, comprendendo anche le modalità operative necessarie; la mera indicazione di data, ora e luogo non è sufficiente nelle circostanze accertate dal giudice.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla memoria depositata dall’amministrazione resistente.

Massime di principio

  • Nell’ambito di un procedimento disciplinare fondato su un controllo antidoping, la comunicazione delle seconde analisi deve comprendere le modalità operative necessarie per consentire all’incolpato o al suo delegato di partecipare effettivamente; la mera comunicazione di data, ora e luogo non è sufficiente quando il sistema organizzativo dell’amministrazione esclude un rapporto diretto tra laboratorio e delegato dell’incolpato.
  • Non può essere posto a carico dell’incolpato l’onere di acquisire autonomamente le modalità di partecipazione alle seconde analisi quando, secondo la prassi dell’amministrazione, tali informazioni devono essere comunicate dal laboratorio alla Procura di disciplina e da questa trasmesse agli interessati.
  • La responsabilità disciplinare per la positività a una sostanza proibita non può essere affermata sulla base di un erroneo computo del periodo di sospensione dalla terapia: se il cavallo torna alle competizioni oltre il termine indicato nella prescrizione veterinaria, l’errore sul dato temporale incide sulla valutazione della diligenza dell’allenatore.
  • La rilevazione di una quantità minima di sostanza proibita, compatibile con residui della terapia veterinaria prescritta e potenzialmente persistenti oltre il termine di sospensione, non dimostra di per sé una somministrazione successiva o volontaria né consente di affermare la colpa disciplinare in assenza di ulteriori elementi.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni sportiveGiustizia sportiva e giurisdizione
RamiSportProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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