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Sentenza

Sentenza n. 2479/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 569/2024, passata in giudicato, relativa all’accredito di 500 euro a titolo di carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 569/2024, che aveva condannato il Ministero all’accredito di 500 euro a titolo di carta del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. 107/2015. Ha chiesto anche il pagamento degli interessi sulla somma capitale. Il giudicato della sentenza civile è stato attestato dalla cancelleria il 9 gennaio 2026. Il titolo era stato notificato all’amministrazione il 9 ottobre 2024 e il ricorso è stato notificato e depositato il 9 gennaio 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha adempiuto spontaneamente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’esecuzione davanti al giudice amministrativo delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha verificato il passaggio in giudicato del titolo e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni. Nel merito ha accertato l’inadempimento ministeriale e ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza civile mediante l’accredito di 500 euro a titolo di carta del docente entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha respinto la richiesta di interessi, perché la sentenza civile posta in esecuzione non conteneva alcuna statuizione in proposito e il giudice dell’ottemperanza non può estendere il contenuto del giudicato. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni e senza compenso aggiuntivo. Le spese sono state compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha applicato la disciplina per dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima di procedere all’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni; il termine è stato ritenuto rispettato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Individua il beneficio della carta del docente, oggetto dell’accredito imposto dal giudicato civile.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata applicata per analogia alla nomina del commissario ad acta in una condanna al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    Ha introdotto l’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, richiamato dal TAR per la disciplina analogica del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Per promuovere l’ottemperanza a una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione devono essere verificati il passaggio in giudicato del titolo, la previa notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve mantenersi entro i limiti oggettivi del giudicato e non può imporre il pagamento di accessori, quali gli interessi, se questi non risultano espressamente riconosciuti dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
  • La disciplina dell’assenza di compenso ulteriore per il commissario ad acta prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 può essere applicata per analogia anche a giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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