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Sentenza

Sentenza n. 2480/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani - Sezione Lavoro relativa all'accreditamento della Carta elettronica del docente e al pagamento di somme retributive

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 721/2025 del Tribunale di Trapani - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, con la quale le erano stati riconosciuti il diritto all'accreditamento della Carta elettronica del docente per euro 500,00, il pagamento di euro 2.702,17 a titolo di retribuzione professionale docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre agli interessi legali, nonché le spese di lite distratte in favore del difensore antistatario. La ricorrente ha dedotto l'inerzia del Ministero nonostante il decorso del termine per l'adempimento spontaneo e ha domandato la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la rifusione delle spese. Il TAR ha rilevato d'ufficio la parziale inammissibilità della domanda relativa alle spese di lite distratte, poiché il relativo credito spettava direttamente al difensore antistatario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile limitatamente all'esecuzione del capo della sentenza relativo alle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario, ritenendo che, per effetto della distrazione, il difensore sia l'unico soggetto legittimato a pretenderne il pagamento e ad agire per l'esecuzione di tale capo. Per il resto, ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero, il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso e gli obblighi risultavano puntuali e specifici. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante l'accreditamento della Carta elettronica del docente per euro 500,00, il pagamento di euro 2.702,17 a titolo di retribuzione professionale docente e la corresponsione degli interessi legali. Ha nominato, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il Direttore generale pro tempore competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dall'istanza di parte e senza compenso aggiuntivo. Ha inoltre applicato una penalità di mora, pari agli interessi legali complessivamente riconosciuti dal titolo esecutivo per ogni giorno di ulteriore ritardo dalla notificazione della sentenza fino all'integrale esecuzione, fermo l'intervento sostitutivo del commissario dopo il termine assegnato. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate per la parziale inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l'Amministrazione non vi si conformi spontaneamente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento da parte dell'Amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, quando la penalità non risulti manifestamente iniqua.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 777, l. n. 208/2015

    La regola sull'assenza di compenso aggiuntivo per il dirigente nominato commissario ad acta, benché dettata per l'ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    Ha modificato la disciplina della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., applicata dal giudice per il ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti dell'Amministrazione per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il titolo sia stato notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'Amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente a obblighi puntuali e specifici.
  • La distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario attribuisce direttamente a quest'ultimo il relativo credito e la legittimazione esclusiva a pretenderne il pagamento e ad agire in ottemperanza per l'esecuzione del relativo capo della decisione; il cliente vittorioso è privo di legittimazione attiva su tale domanda.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione l'esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia, definendone mandato, termini e facoltà di delega.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando l'inadempimento sia ingiustificato, gli obblighi imposti dal giudicato non presentino particolare complessità e la penalità non produca un effetto manifestamente iniquo.
  • La disposizione che esclude un compenso aggiuntivo per il dirigente nominato commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche alle altre condanne dell'Amministrazione al pagamento di somme di denaro, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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