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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23385/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello aveva definito il giudizio con sentenza emessa su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p., in parziale riforma della condanna di primo grado: la pena era stata ridotta per uno degli imputati ad anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 1.200 di multa e per l'altro ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa, con sostituzione della pena detentiva in pena domiciliare per entrambi; la decisione era stata confermata nel resto, con condanna alle spese in favore delle parti civili. Il difensore proponeva ricorso congiunto per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., erronea qualificazione giuridica del fatto e inosservanza o erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo quindi che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare profili tali da incidere sulla responsabilità o sul proscioglimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, nel caso di sentenza resa su accordo ex art. 599-bis c.p.p., il controllo del giudice di appello sia limitato alla legalità della pena e che l'accordo processuale impedisca di ottenere in sede di legittimità censure diverse, anche se rilevabili d'ufficio, salvo il caso di pena illegale. Ha inoltre affermato che il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità probatoria. Conseguentemente, l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p., con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    concorde richiesta delle parti

    L'accordo sulla pena concordata vincola il giudice di appello, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e non modificarla unilateralmente; l'adesione all'accordo comporta preclusioni difensive in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

    Le doglianze di erronea qualificazione giuridica e di violazione di legge processuale sono state ritenute indeducibili perché incompatibili con il perimetro del ricorso contro sentenza emessa su accordo ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    Non sussiste, per il giudice di appello che recepisce la pena concordata, un obbligo di motivare sul mancato proscioglimento o sulla non ricorrenza di cause evidenti di non punibilità, stante la rinuncia ai motivi di appello.

  • art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.

    L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con procedura semplificata e non partecipata, quando difettano le condizioni di proponibilità del ricorso.

  • artt. 610, comma 1, e 611 c.p.p.

    Richiamati per contrasto sistematico: la trattazione camerale partecipata riguarda i ricorsi che investano la motivazione del provvedimento impugnato, non quelli manifestamente inammissibili nei casi previsti dalla norma speciale.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello è resa su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis c.p.p., il sindacato del giudice è limitato alla verifica della legalità della pena e non si estende a una rivisitazione del merito della responsabilità.
  • L'accordo sulla pena concordata comporta la rinuncia a far valere in cassazione censure ulteriori, anche rilevabili d'ufficio, salvo il caso in cui sia denunciata una pena illegale.
  • In presenza di patteggiamento in appello o di definizione concordata equivalente, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sulla insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, se tali questioni sono coperte dalla rinuncia ai motivi di appello.
  • L'inammissibilità del ricorso per difetto delle condizioni di proponibilità può essere dichiarata con rito semplificato e senza formalità, ai sensi della disciplina speciale dell'art. 610 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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